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Document 62004CJ0374

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria

(Artt. 43 CE e 56 CE)

3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria

(Artt. 43 CE e 56 CE)

Massima

1. Gli artt. 43 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, allorché adotta un sistema per prevenire o attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione nel caso di dividendi versati a residenti da società residenti, deve concedere un trattamento equivalente ai dividendi versati a residenti da società non residenti.

Infatti, la situazione di azionisti residenti in uno Stato membro che percepiscano dividendi da una società stabilita in questo stesso Stato è analoga a quella di azionisti residenti nel detto Stato che percepiscano dividendi da una società stabilita in un altro Stato membro, in quanto sia i dividendi di origine nazionale sia quelli di origine estera possono costituire oggetto, e da una parte, nel caso di società azioniste, di un’imposizione a catena, e dall’altra, nel caso di azionisti finali, di una doppia imposizione. Tuttavia, qualora la società distributrice e l’azionista beneficiario non risiedano nello stesso Stato membro, lo Stato membro di residenza della società distributrice non si trova nella stessa posizione dello Stato membro di residenza dell’azionista beneficiario. La posizione di uno Stato membro in cui risiedono sia le società distributrici sia gli azionisti finali non è analoga a quella di uno Stato membro in cui risiede una società che distribuisce dividendi ad una società non residente che li versa, a sua volta, ai suoi azionisti finali, nel senso che quest’ultimo Stato agisce, in via di principio, solo in qualità di Stato della fonte degli utili distribuiti. Viceversa, è nella sua qualità di Stato di residenza dell’azionista che questo stesso Stato membro, allorché una società residente distribuisce dividendi ai suoi azionisti finali residenti, concede a questi ultimi un credito d’imposta corrispondente alla frazione dell’imposta sulle società versata anticipatamente dalla società che ha generato gli utili distribuiti al momento della distribuzione dei detti dividendi.

(v. punti 55-56, 58, 64-65)

2. Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano a che uno Stato membro, al momento di una distribuzione di dividendi da parte di una società residente nel detto Stato, conceda alle società beneficiarie dei detti dividendi che risiedono anch’esse nel detto Stato un credito d’imposta corrispondente alla frazione dell’imposta versata dalla società distributrice sugli utili distribuiti, ma non lo conceda alle società beneficiarie che risiedono in un altro Stato membro e che non sono assoggettate all’imposta in questo primo Stato a titolo di tali dividendi.

(v. punto 74, dispositivo 1)

3. Gli artt. 43 CE e 56 CE non ostano al fatto che uno Stato membro non estenda il diritto ad un credito d’imposta, previsto in una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione conclusa con un altro Stato membro per società residenti in quest’ultimo Stato che percepiscono dividendi da una società residente nel primo Stato, a società residenti in un terzo Stato membro con cui esso ha concluso una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, che non prevede un tale diritto per società residenti in questo terzo Stato.

Il fatto che i diritti e gli obblighi reciproci che derivano dalla prima convenzione si applichino soltanto a soggetti residenti in uno dei due Stati membri contraenti è una conseguenza inerente alle convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione.

(v. punti 91, 94, dispositivo 2)

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