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Document 62004CJ0353

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamenti della Commissione nn. 3665/87, art. 13, et 1538/91, artt. 6 e 7)

2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamenti del Consiglio nn. 386/90 e 2913/92, artt. 1 e 70; regolamenti della Commissione nn. 1538/91 e 2221/95)

3. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 70, n. 1, primo comma; regolamento della Commissione n. 1538/91, art. 7, nn. 3-5)

4. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 70)

Massima

1. Al fine di determinare la «qualità sana, leale e mercantile» di una merce per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione, si applicano le disposizioni del regolamento n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento 1906/90, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, come modificato dal regolamento n. 1000/96, che stabiliscono norme minime di qualità e margini di tolleranza, in particolare i relativi artt. 6 e 7.

(v. punto 39, dispositivo 1)

2. L’art. 70 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, riguardante la visita parziale delle merci oggetto di una medesima dichiarazione si applica, purché l’esame ivi previsto si sia svolto regolarmente, qualora si tratti di verificare se una merce, per la quale è stata presentata domanda di restituzione all’esportazione, sia di «qualità sana, leale e mercantile».

Tale articolo, infatti, è una delle disposizioni doganali generali che si applicano ad ogni dichiarazione d’esportazione relativa a merci oggetto di una domanda di restituzione, fatte salve disposizioni specifiche. Orbene, nessuna disposizione particolare della normativa specifica applicabile per quanto riguarda il controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che fruiscono di una restituzione evita l’applicazione del detto art. 70 del codice doganale.

[v. punti 47-53, dispositivo 2 lett. a)]

3. La finzione sulla qualità uniforme prevista all’art. 70, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, non si applica quando la dimensione del campione prelevato non è sufficiente con riguardo all’art. 7 del regolamento n. 1538/91, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame.

L’art. 70, n. 1, primo comma, del codice doganale è, infatti, una disposizione generale la quale prevede che, se l’ispezione riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione. Orbene, tale finzione sulla qualità uniforme non si applica unicamente alle ispezioni svolte in base alla normativa doganale, ma è pertinente anche per i controlli effettuati conformemente alla normativa sul regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli e a quella relativa alle norme di commercializzazione del pollame. L’art. 7, nn. 3‑5, del regolamento n. 1538/91 definisce il numero tollerato di unità non conformi in funzione della dimensione del lotto e a quella del campione. Se non viene prelevato il numero minimo di campioni, è impossibile verificare se tali margini di tolleranza siano rispettati.

[v. punti  55-57, 59, dispositivo 2 lett. b)]

4. Qualora siano stati prelevati vari campioni da spedizioni oggetto di un’unica dichiarazione e in occasione dell’ispezione di una parte dei campioni sia stata accertata una qualità sana, leale e mercantile, mentre dall’esame di un’altra parte degli stessi non sia emersa tale qualità, spetta alle autorità amministrative e giurisdizionali nazionali accertare i fatti tenendo conto di tutti gli elementi di prova. Tali prove possono comprendere i campioni disponibili, ma anche altri elementi, in particolare i rendiconti redatti conformemente alle prescrizioni del diritto comunitario dal funzionario competente che ha effettuato il controllo fisico. Qualora i fatti non possano essere accertati per poter essere determinanti ai fini del diritto alla restituzione, spetta al giudice nazionale valutare il comportamento dell’esportatore e quello dell’autorità doganale, stabilendo in quale misura ciascuno di loro ha esercitato o meno i propri diritti e adempiuto ai propri obblighi, e trarne le opportune conseguenze per quanto riguarda il diritto alla restituzione all’esportazione.

(v. punti 24, 68, dispositivo 3)

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