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Document 62004CJ0347

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria

    [Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e art. 58 (divenuto art. 48 CE)]

    Massima

    Gli artt. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato (divenuto art. 48 CE) ostano ad una normativa di uno Stato membro che limiti, per una società controllante residente nel suo territorio, le possibilità di deduzione fiscale delle perdite subite da detta società per gli ammortamenti realizzati sul valore delle sue partecipazioni in società controllate stabilite in altri Stati membri in cui essa detiene una partecipazione tale da conferirle una sicura influenza sulle decisioni di tali controllate estere e da consentirle di indirizzare le loro attività, mentre una siffatta limitazione non esiste per quanto riguarda le partecipazioni in controllate residenti.

    Una tale differenza di trattamento fiscale tra società controllanti residenti, a seconda che dispongano o no di controllate all’estero, non può essere giustificata dal semplice fatto che esse abbiano deciso di esercitare attività economiche in un altro Stato membro nel quale lo Stato interessato non può esercitare la sua competenza tributaria. Di per sé un argomento fondato sulla ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri non può dunque giustificare che uno Stato membro rifiuti sistematicamente di accordare un vantaggio fiscale ad una società controllante residente in quanto quest’ultima ha sviluppato un’attività economica transnazionale non idonea, nell’immediato, a generare entrate fiscali a beneficio di tale Stato.

    D’altro canto, dato che una tale disciplina non mira specificatamente a escludere dal beneficio di un vantaggio fiscale le costruzioni di puro artificio il cui fine sarebbe di eludere la norma tributaria nazionale, bensì riguarda, in via generale, ogni situazione in cui le società controllate risultano stabilite, per un qualunque motivo, in un altro Stato membro, essa non può considerarsi giustificata dal rischio di evasione fiscale, senza eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo che essa dichiara di perseguire. Infatti, la circostanza che una società sia stabilita al di fuori di questo Stato membro non implica, di per sé, l’esistenza di evasione fiscale, dato che tale società è in ogni caso soggetta alla normativa fiscale dello Stato di stabilimento.

    (v. punti 43, 52, 70 e dispositivo)

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