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Document 62004CJ0340

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36 — Ambito di applicazione

    (Direttiva del Consiglio 93/36/CEE)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36 — Ambito di applicazione

    (Direttive del Consiglio 93/36 e 93/38/CEE, art. 13)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36 — Ambito di applicazione

    (Direttiva del Consiglio 93/36)

    Massima

    1. La direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, osta all’affidamento diretto di un appalto di forniture e di servizi, con prevalenza del valore della fornitura, a una società per azioni il cui consiglio di amministrazione possiede ampi poteri di gestione esercitabili in maniera autonoma e il cui capitale è, allo stato attuale, interamente detenuto da un’altra società per azioni, della quale è a sua volta socio di maggioranza l’amministrazione aggiudicatrice.

    Non è infatti soddisfatta, in tali circostanze, la condizione relativa all’inapplicabilità della direttiva 93/36, secondo la quale l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla società aggiudicataria dell’appalto pubblico in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

    Per valutare tale condizione, è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da quest’esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni.

    Così non è nel caso in cui il controllo esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice si risolva sostanzialmente nei poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci, la qual cosa limita considerevolmente il suo potere di influire sulle decisioni delle società di cui trattasi. Inoltre, qualora l’eventuale influenza dell’amministrazione aggiudicatrice venga esercitata mediante una società holding, l’intervento di un siffatto tramite può indebolire il controllo eventualmente esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale.

    (v. punti 36, 38‑40, 47, dispositivo 1)

    2. Per valutare la condizione relativa all’inapplicabilità della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, secondo la quale l’impresa cui è stato direttamente affidato un appalto di fornitura deve svolgere la parte più importante dell’attività con l’ente pubblico che la detiene, non si deve applicare l’art. 13 della direttiva 93/38, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, ai sensi del quale la detta direttiva non si applica agli appalti di servizi affidati a un’impresa collegata qualora almeno l’80% della cifra d’affari media realizzata nella Comunità dall’impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata. Questa condizione è soddisfatta solo se l’attività di detta impresa è principalmente destinata all’ente che la detiene o agli enti che la detengono, e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale.

    (v. punti 57, 63, 70, dispositivo 2)

    3. Nel valutare se un’impresa svolga la parte più importante della sua attività con l’ente pubblico che la detiene, al fine di decidere in merito all’applicabilità della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, si deve tener conto di tutte le attività realizzate da tale impresa sulla base di un affidamento effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente da chi remunera tale attività, potendo trattarsi della stessa amministrazione aggiudicatrice o dell’utente delle prestazioni erogate, mentre non rileva il territorio in cui è svolta l’attività.

    (v. punto 72, dispositivo 3)

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