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Document 62004CJ0259

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giudice nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione

    (Art. 234 CE)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Impedimenti alla registrazione o nullità — Motivi di decadenza del marchio — Marchi di natura tale da ingannare il pubblico

    [Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 3, n. 1, lett.  g), e 12, n. 2, lett. b)]

    Massima

    1. Per valutare se un organo possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, questione rilevante solo ai fini del diritto comunitario, occorre tener conto di un insieme di elementi quali il fondamento giuridico dell’organo, il suo carattere permanente, l’efficacia vincolante delle sue pronunce, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. Soddisfa questi criteri l’autorità designata dal Lord Chanchellor, in forza della legge britannica sui marchi, per statuire in sede di impugnazione sulle decisioni del conservatore del registro dei marchi. Si tratta infatti di un organo permanente, che decide secondo diritto, in applicazione della legge sui marchi e secondo le norme di procedura previste dal regolamento del 2000 sui marchi. Inoltre, il procedimento si svolge in contraddittorio, le decisioni dell’Autorità designata sono giuridicamente vincolanti e, in linea di principio, hanno natura definitiva, a meno che esse non siano eccezionalmente oggetto di un ricorso di legittimità. Infine, nell’esercizio del suo mandato, l’autorità designata gode delle medesime prerogative di indipendenza dei giudici.

    (v. punti 19, 23-24)

    2. La domanda di registrazione di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere respinta e il proprietario non può decadere dai suoi diritti, perché esso indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi degli artt. 3, n. 1, lett. g), e 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio, precedentemente registrato con una forma grafica differente, è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.

    Infatti, i casi di impedimento alla registrazione e le condizioni di decadenza previsti dalle disposizioni citate presuppongono l’accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore. Per quanto riguarda un marchio corrispondente al nome di una persona, quand’anche un consumatore medio potesse venire influenzato, nel suo atto di acquisto di un prodotto recante il detto marchio, dall’idea che la persona in questione abbia partecipato alla sua creazione, le caratteristiche e le qualità del detto prodotto restano garantite dall’impresa titolare del marchio.

    Spetterebbe invece al giudice nazionale valutare se, nella presentazione del marchio, non esista una volontà da parte dell’impresa, che ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, di far credere al consumatore che la persona il cui nome corrisponde al marchio sia ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio o che comunque partecipi alla loro creazione. In tal caso si tratterebbe, in effetti, di una manovra che potrebbe essere valutata dolosa, ma che non potrebbe essere considerata come un inganno ai sensi dell’art. 3 della direttiva 89/104 e che, di fatto, non inciderebbe direttamente sul marchio stesso e, di conseguenza, sulla possibilità di registrarlo.

    (v. punti 47-48, 50-51, 53, dispositivo 1-2)

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