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Document 62004CJ0207

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile — Parità di retribuzione — Retribuzione — Nozione — Sgravio fiscale — Esclusione

(Art. 141 CE)

2. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Direttiva 76/207 — Licenziamento — Nozione — Regime di interruzione volontaria del rapporto di lavoro — Inclusione

(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, art. 5, n. 1)

3. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Direttiva 76/207 — Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7 — Disposizione nazionale che concede un’agevolazione fiscale, alla cessazione di un rapporto di lavoro, ad età differenti per gli uomini e le donne — Discriminazione diretta fondata sul sesso — Inammissibilità

(Direttive del Consiglio 76/207/CEE e 79/7/CEE)

Massima

1. La nozione di retribuzione di cui all’art. 141 CE comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo. Non rientra, pertanto, nell’ambito dell’art. 141 CE un vantaggio consistente in un’agevolazione fiscale per il lavoratore, mediante tassazione ad aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto tale vantaggio non è pagato dal datore di lavoro.

(v. punti 22-23)

2. Il termine «licenziamento» contenuto nell’art. 5, n. 1, della direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, va inteso in senso ampio, in maniera da comprendervi la cessazione del rapporto di lavoro fra il lavoratore e il suo datore di lavoro, anche nell’ambito di un regime di interruzione volontaria del rapporto.

(v. punto 27)

3. La direttiva del Consiglio 76/207, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una norma nazionale che consente, a titolo di incentivo all’esodo, il beneficio della tassazione ad aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini.

Infatti, una differenza di trattamento di questo tipo, costituendo una discriminazione direttamente fondata sul sesso, non può rientrare in alcuna deroga, né in forza della direttiva 76/207, né ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. L’eccezione al divieto di discriminazioni fondate sul sesso, prevista da quest’ultima disposizione, dev’essere interpretata restrittivamente e non è applicabile ad un’agevolazione fiscale, che non costituisce una prestazione previdenziale, ma solo alla fissazione dell’età del pensionamento per la corresponsione delle pensioni di vecchiaia e di anzianità e alle conseguenze che ne derivano per altre prestazioni previdenziali.

(v. punti 33-35 e dispositivo)

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