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Document 62004CJ0168

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi da parte di un’impresa di un altro Stato membro

    (Art. 49 CE)

    2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi da parte di un’impresa di un altro Stato membro

    (Art. 49 CE)

    Massima

    1. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 49 CE uno Stato membro che subordina il distacco, da parte di un’impresa avente la propria sede in un altro Stato membro, di lavoratori cittadini di Stati terzi, al conseguimento dell’«attestazione di distacco europeo», il cui rilascio presuppone, in primo luogo, che i lavoratori interessati siano occupati presso la detta impresa da almeno un anno o siano ad essa vincolati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in secondo luogo, la prova del rispetto delle condizioni nazionali di retribuzione e di lavoro.

    Infatti, considerato che il rilascio di tale attestazione è indispensabile al fine di procedere al distacco e interviene solo successivamente al controllo, da parte delle autorità nazionali competenti, dei detti requisiti, esso possiede il carattere di una procedura di autorizzazione. Orbene, una normativa nazionale che subordini al rilascio di un’autorizzazione amministrativa l’esercizio di prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di un’impresa avente sede in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE.

    (v. punti 40-41, 68, dispositivo 1)

    2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 49 CE uno Stato membro che prevede un motivo di diniego automatico di titolo d’entrata e di soggiorno, senza eccezioni, non consentendo di regolarizzare la situazione dei lavoratori cittadini di uno Stato terzo, legittimamente distaccati da un’impresa avente sede in un altro Stato membro, quando i detti lavoratori siano entrati sul territorio nazionale senza visto.

    (v. punto 68, dispositivo 1)

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