Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0167

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione

    (Regolamento del Consiglio n. 17)

    2. Concorrenza — Intese — Notifica

    3. Diritto comunitario — Principi — Presunzione d’innocenza

    4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    5. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione — Irricevibilità

    6. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto comunitario — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto

    7. Atti delle istituzioni — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di una violazione delle regole di concorrenza

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    Massima

    1. La violazione del principio del termine ragionevole in occasione dell’adozione da parte della Commissione di una decisione in materia di concorrenza potrebbe comportare l’illegittimità di quest’ultima solo qualora essa comporti anche una violazione dei diritti della difesa dell’impresa interessata.

    (v. punti 64, 72)

    2. L’utilizzo del formulario A/B per le notifiche degli accordi in materia di concorrenza è obbligatorio e costituisce un presupposto indispensabile per la validità della notifica.

    (v. punti 86, 135)

    3. Il principio della presunzione d’innocenza fa parte dell’ordinamento giuridico comunitario e si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza che riguardano le imprese e che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende. Al riguardo, l’invio di una comunicazione degli addebiti da parte della Commissione non può in alcun caso essere considerata una prova della presunzione di colpevolezza dell’impresa interessata. In caso contrario, l’avvio di un qualsiasi procedimento in materia sarebbe potenzialmente idoneo a violare il principio della presunzione d’innocenza.

    (v. punti 90, 99)

    4. Dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il Tribunale è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.

    Inoltre, la Corte non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di tali fatti. Una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto nonché le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta, infatti, unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove.

    (v. punti 106-108)

    5. Il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado.

    (v. punto 114)

    6. Anche se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev’essere respinto.

    (v. punto 186)

    7. Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire, dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento.

    Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di una violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento.

    Inoltre, gli orientamenti stabiliscono, in modo generale ed astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 17. Tali orientamenti, per la cui redazione la Commissione ha, in particolare, applicato criteri sanciti dalla giurisprudenza della Corte, garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese.

    (v. punti 207-209)

    Top