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Document 62004CJ0127

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374

    (Direttiva del Consiglio 85/374, art. 11)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374

    (Direttiva del Consiglio 85/374, artt. 1 e 3)

    Massima

    1. L’art. 11 della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, che fissa un termine di prescrizione decennale dei diritti conferiti al danneggiato, termine decorrente dalla data in cui il prodotto è stato messo in circolazione, deve essere interpretato nel senso che un prodotto è messo in circolazione allorché è uscito dal processo di fabbricazione messo in atto dal produttore ed è entrato nel processo di commercializzazione in cui si trova nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato.

    Poco importa che il prodotto sia venduto direttamente dal produttore all’utilizzatore o al consumatore oppure che tale vendita sia effettuata attraverso una o più maglie di una catena di distribuzione. Pertanto, quando una delle maglie della catena di distribuzione è strettamente legata al produttore, tale legame fa sì che questa entità possa essere considerata implicata nel processo di fabbricazione del prodotto interessato.

    (v. punti 27‑29, 32, dispositivo 1)

    2. Quando viene intentata un’azione, nell’ambito della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, contro una società erroneamente considerata il produttore di un prodotto mentre, in realtà, quest’ultimo era fabbricato da un’altra società, in linea di principio spetta al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali la sostituzione di una parte ad un’altra può intervenire nell’ambito di una siffatta azione.

    Un giudice nazionale che valuta le condizioni cui è subordinata tale sostituzione deve tuttavia assicurare che sia rispettato l’ambito di applicazione ratione personae della direttiva, determinato dagli artt. 1 e 3 della medesima, in quanto la determinazione della cerchia dei responsabili operata da tali disposizioni dev’essere considerata tassativa.

    (v. punti 35, 39, dispositivo 2)

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