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Document 62004CJ0105

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 17)

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione insufficiente o contraddittoria

4. Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Prova

(Art. 81, n. 1, CE)

5. Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un’infrazione unica

(Art. 81, n. 1, CE)

6. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte

(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

Massima

1. L’osservanza di un termine ragionevole nella conduzione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto comunitario, del quale il giudice comunitario assicura il rispetto.

Nondimeno, la constatazione della durata eccessiva del procedimento non imputabile alle imprese interessate può condurre all’annullamento, per violazione del detto principio, di una decisione che constata un’infrazione solo se tale durata, pregiudicando i diritti della difesa delle imprese, ha potuto incidere sull’esito del procedimento.

Nella sua analisi il giudice comunitario deve prendere in considerazione l’insieme del procedimento, dall’inizio delle indagini della Commissione fino all’adozione della decisione finale.

È importante infatti evitare che i diritti della difesa possano essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria che precede l’invio della comunicazione degli addebiti e che tale durata possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate. Per tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo all’esercizio dei diritti della difesa per la durata eccessiva del procedimento amministrativo non deve essere limitato alla sola seconda fase di quest’ultimo, ma deve vertere anche sulla fase antecedente alla comunicazione degli addebiti e, in particolar modo, verificare se l’eccessiva durata abbia potuto pregiudicare le future possibilità di difesa delle imprese interessate.

(v. punti 35, 42-43, 49-51)

2. Risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha constatato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.

La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di assunzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.

(v. punti 69-70)

3. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un giudizio di impugnazione.

In proposito, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni poste a fondamento della decisione e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punti 71-72)

4. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.

Simili indizi e coincidenze consentono infatti di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento continuato contrario alle regole di concorrenza e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione di tali regole.

Il Tribunale può quindi, senza commettere errori di diritto, fondare la propria valutazione dell’esistenza e della durata di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale su una valutazione complessiva di tutte le prove e gli indizi pertinenti. Tuttavia, la questione di quale valore probatorio sia stato attribuito dal Tribunale a ciascun elemento di tali prove e indizi forniti dalla Commissione costituisce una questione attinente alla valutazione dei fatti che esula, in quanto tale, dal controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.

Il fatto che la prova dell’esistenza di un’infrazione continuata non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione di questo tipo, estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa si verifichino in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza dell’intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e si inscrivano nel quadro di un’infrazione a carattere unitario e continuato.

(v. punti 94-96, 98, 135)

5. Una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti oppure da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé e presi isolatamente una violazione della detta disposizione. Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme.

A tal riguardo, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di tali azioni, ove risulti che quest’ultime, siano esse accordi o pratiche concordate, hanno ad oggetto impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Infatti, già dal tenore letterale dell’art. 81, n. 1, CE risulta che, al pari degli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente da qualsivoglia effetto, qualora abbiano una finalità anticoncorrenziale. Peraltro, benché la nozione stessa di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento produca l’effetto concreto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza.

(v. punti 110, 125, 136-139, 160-161, 179)

6. Il Tribunale è competente in via esclusiva a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti alla luce delle regole di concorrenza del Trattato. Nell’ambito di un ricorso di impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare che il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 81 CE e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti invocati a sostengo della domanda di annullamento dell’ammenda o di riduzione dell’importo di quest’ultima.

(v. punto 217)

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