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Document 62004CJ0040

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37 — Obblighi incombenti all'importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro, munita della marcatura «CE» e accompagnata da una dichiarazione «CE» di conformità — Limiti — Disposizioni nazionali che impongono all'importatore l'obbligo di provvedere alla conformità di tale macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva — Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento e del Consiglio 98/37)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37 — Obblighi incombenti all'importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato membro — Limiti — Verifica della marcatura della macchina — Stesura di traduzioni — Obbligo di cooperazione con le autorità nazionali — Ammissibilità — Presupposti

    (Artt. 28 CE e 30 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni — Macchine — Direttiva 98/37 — Facoltà per gli Stati membri di sanzionare penalmente le violazioni della normativa comunitaria — Portata

    (Artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/37)

    Massima

    1. Le disposizioni della direttiva 98/37, relativa alle macchine, ostano all’applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di conformità «CE», debba verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

    Infatti, l’obiettivo essenziale della detta direttiva, che consiste nel semplificare le modalità di definizione della conformità delle macchine al fine di garantire, nei limiti del possibile, la libertà di circolazione delle macchine stesse nell’ambito del mercato interno, verrebbe ostacolato se operatori che si trovino a valle rispetto al fabbricante, segnatamente gli importatori di macchine da uno Stato membro ad un altro, potessero essere parimenti considerati responsabili della loro conformità.

    (v. punti 45-46, 61, dispositivo 1)

    2. Le disposizioni della direttiva 98/37, relativa alle macchine, non ostano all’applicazione di disposizioni nazionali che impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:

    – verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o in una delle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;

    – fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

    (v. punti 48-49, 52, 61, dispositivo 2)

    3. Anche se la direttiva 98/37, relativa alle macchine, non impone agli Stati membri alcun obbligo preciso per quanto riguarda il regime sanzionatorio, non se ne può tuttavia dedurre che disposizioni nazionali che sanzionino penalmente le infrazioni agli obblighi imposti dalla normativa di attuazione della direttiva siano incompatibili con quest’ultima. Gli Stati membri sono infatti tenuti, nell’ambito della libertà che viene loro lasciata dall’art. 249, terzo comma, CE, a scegliere le forme e i mezzi più idonei al fine di garantire l’efficacia pratica delle direttive e l'art. 10 CE impone loro, nelle circostanze summenzionate, di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario.

    Pertanto, gli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE devono essere interpretati nel senso che essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni penali al fine di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 98/37, purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.

    (v. punti 57-61, dispositivo 3)

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