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Document 62004CJ0027

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Mancata adozione di una decisione da parte del Consiglio dopo raccomandazione della Commissione — Mancato raggiungimento della maggioranza necessaria — Irricevibilità

(Artt. 104, nn. 8 e 9, CE e 230 CE)

2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Conclusioni del Consiglio che sospendono le procedure per disavanzo eccessivo e che modificano le raccomandazioni della Commissione — Ricevibilità

(Artt. 104, nn. 7 e 9, CE e 230 CE)

3. Politica economica e monetaria — Procedura per disavanzo eccessivo — Potere discrezionale del Consiglio — Limiti

(Art. 104 CE; regolamento del Consiglio n. 1467/97)

4. Politica economica e monetaria — Procedura per disavanzo eccessivo — Decisione del Consiglio che sospende la procedura — Effetti — Limitazione dei poteri del Consiglio conferiti dall’art. 104, n. 9, CE — Illegittimità

(Art. 104, nn. 7 e 9, CE; regolamento del Consiglio n. 1467/97, art. 9)

5. Politica economica e monetaria — Procedura per disavanzo eccessivo — Diritto d’iniziativa della Commissione — Modifica di raccomandazioni in precedenza adottate dal Consiglio — Presupposti — Nuova raccomandazione della Commissione — Rispetto delle condizioni di voto previste all’art. 104, n. 7, CE

(Art. 104, nn. 7, 9 e 13, CE)

Massima

1. La mancata adozione da parte del Consiglio degli atti previsti all’art. 104, nn. 8 e 9, CE e raccomandati dalla Commissione non può essere considerata dar luogo ad atti impugnabili ai sensi dell’art. 230 CE. Infatti, allorché la Commissione raccomanda al Consiglio di adottare decisioni ai sensi dell’art. 104, nn. 8 e 9, CE e in seno al Consiglio non viene raggiunta la maggioranza necessaria, non viene adottata alcuna decisione ai sensi di tale disposizione.

(v. punti 29, 31, 34)

2. Le conclusioni del Consiglio, con le quali quest’ultimo decide di tenere in sospeso, per il momento, la procedura per disavanzo eccessivo e si dichiara pronto a prendere una decisione ai sensi dell’art. 104, n. 9, CE qualora emergesse che lo Stato membro interessato non abbia agito in conformità degli impegni stabiliti nelle dette conclusioni, mirano a produrre effetti giuridici, almeno nei limiti in cui sospendono le procedure per disavanzo eccessivo in corso e modificano di fatto le raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio ai sensi dell’art. 104, n. 7, CE. Il Consiglio, infatti, così subordina un’eventuale decisione d’intervento ex art. 104, n. 9, CE ad una valutazione che non avrà più come parametro di riferimento il contenuto delle raccomandazioni adottate ai sensi del n. 7 della detta disposizione, ma gli impegni unilaterali dello Stato membro interessato.

(v. punti 46, 48, 50)

3. Risulta dalla formulazione e dalla ratio del sistema della procedura per disavanzo eccessivo instaurata dal Trattato che il Consiglio non può disancorarsi dalle norme sancite dall’art. 104 CE e da quelle che esso stesso si è imposto nel regolamento n. 1467/97, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Infatti, esso non può ricorrere a una procedura alternativa, ad esempio per adottare un atto diverso dalla decisione stessa prevista in una fase determinata della detta procedura o per adottare un atto a condizioni diverse da quelle imposte dalle disposizioni applicabili.

(v. punto 81)

4. Con le sue conclusioni, secondo cui «conviene di tenere in sospeso la procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del[lo Stato membro interessato]» ed «è pronto a prendere una decisione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, sulla base di una raccomandazione della Commissione, qualora [il detto Stato membro] (…) non abbia agito in conformità degli impegni stabiliti nelle presenti conclusioni (…)», il Consiglio non si limita a constatare una sospensione di fatto della procedura per disavanzo eccessivo derivante dall’impossibilità di adottare una decisione raccomandata dalla Commissione, impossibilità cui potrebbe farsi fronte in qualsiasi momento. Una siffatta decisione di sospensione viola gli artt. 104 CE e 9 del regolamento n. 1467/97, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

Infatti, in quanto subordinano la sospensione al rispetto da parte dello Stato membro interessato dei propri impegni, tali conclusioni limitano il potere del Consiglio di procedere ad un’intimazione ai sensi dell’art. 104, n. 9, CE sulla base della precedente raccomandazione della Commissione, fintantoché si ritenga che gli impegni sono rispettati. Nel far ciò, esse prevedono, inoltre, che la valutazione del Consiglio ai fini di una decisione d’intimazione, vale a dire ai fini del passaggio a una fase successiva della procedura per disavanzo eccessivo, non avrà più come parametro di riferimento il contenuto delle raccomandazioni già formulate ai sensi dell’art. 104, n. 7, CE all’indirizzo dello Stato membro interessato, ma quello degli impegni unilaterali assunti da quest’ultimo.

(v. punti 87-89)

5. Laddove abbia adottato raccomandazioni ex art. 104, n. 7, CE, il Consiglio non può modificarle successivamente senza una nuova raccomandazione della Commissione, poiché quest’ultima ha un diritto d’iniziativa nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, giacché, conformemente all’art. 104, n. 13, CE, possono essere adottate raccomandazioni ai sensi dell’art. 104, n. 7, CE solo su raccomandazione della Commissione.

La decisione di adottare tali raccomandazioni del Consiglio, diverse da quelle adottate in precedenza ai sensi dell’art. 104, n. 7, CE, presa senza che esse siano state precedute da raccomandazioni della Commissione volte alla loro adozione, a norma della detta disposizione, e secondo le modalità di voto previste per le raccomandazioni del Consiglio ex art. 104, n. 9, CE, vale a dire con la partecipazione al voto dei soli Stati membri appartenenti all’area dell’euro, è dunque viziata da illegittimità.

(v. punti 91-92, 94-96)

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