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Document 62003TO0253

    Massime dell’ordinanza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Procedura — Intervento — Interessati — Associazione rappresentativa che ha come scopo la tutela dei suoi membri — Ricevibilità in cause che sollevano questioni di principio che possono pregiudicare i detti membri

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

    Massima

    Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza del suo art. 53, primo comma, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno come scopo di tutelare i loro membri in cause che sollevano questioni di principio che possano pregiudicare questi ultimi. In particolare, un’associazione può essere ammessa ad intervenire in un procedimento qualora rappresenti un numero rilevante di operatori attivi nel settore interessato, contempli tra i suoi obiettivi la tutela degli interessi dei suoi membri, la controversia possa sollevare questioni di principio che riguardano il funzionamento del settore interessato e, quindi, qualora gli interessi dei suoi membri possano essere colpiti in modo rilevante dalla sentenza che sarà pronunciata.

    Non soddisfa queste condizioni un’associazione che ha come obiettivo solo quello di promuovere gli scambi di informazioni e di contatti tra i suoi membri, nonché di organizzare conferenze destinate a facilitare lo studio di taluni settori del diritto.

    (v. punti 17-20)

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