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Document 62003TJ0442

    Massime della sentenza

    Causa T-442/03

    SIC — Sociedade Independente de Comunicação, SA

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Repubblica portoghese a favore dell’emittente radiotelevisiva pubblica RTP per finanziare la sua missione di servizio pubblico — Decisione che dichiara che alcune misure non costituiscono aiuti di Stato e che le altre sono compatibili con il mercato comune — Qualificazione come aiuto di Stato — Compatibilità con il mercato comune — Obbligo di esame diligente e imparziale»

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 26 giugno 2008   II - 1165

    Massime della sentenza

    1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento

      (Art. 87, n. 1, CE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti concessi da un’impresa pubblica

      (Art. 87, n. 1, CE)

    3. Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Insussistenza della necessità di ricorrere a una gara di appalto per affidare a un’impresa un tale compito

      (Art. 86, n. 2, CE; protocollo di Amsterdam)

    4. Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri

      (Art. 86, n. 2, CE)

    5. Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Rispetto da parte dell’emittente radiotelevisiva pubblica degli standard qualitativi definiti nel mandato di servizio pubblico – Competenza esclusiva dello Stato membro

      (Art. 86, n. 2, CE)

    6. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale

      (Art. 88, n. 2, CE)

    1.  Non soddisfa la condizione della selettività una misura statale che, benché conferisca un vantaggio ad una categoria specifica di operatori economici, non deroga all’applicazione normale di un sistema, ma, al contrario, vi si inserisce e costituisce, così facendo, una misura inerente a tale sistema, o anche qualora le differenze di trattamento generate da tale misura possano giustificarsi per la natura o l’economia del sistema.

      Per quanto riguarda una legge nazionale che esonera le imprese pubbliche, al momento della loro trasformazione in società per azioni, dalla redazione dell’atto notarile normalmente richiesto, la Commissione deve verificare se, malgrado la sua specificità, l’esenzione dalle spese notarili derivante da tale dispensa sia sottratta alla qualificazione come aiuto di Stato per il motivo che il ricorso allo strumento legislativo, ricorso che comporta tale esenzione, non è stato scelto con l’obiettivo di sottrarre le imprese pubbliche a oneri, ma si inscrive semplicemente nella logica del sistema giuridico nazionale.

      (v. punti 64-67)

    2.  Per poter essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, determinati vantaggi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato. L’imputabilità di una misura allo Stato non può essere dedotta dalla mera circostanza che la misura di cui trattasi è stata adottata da un’impresa pubblica. Infatti, anche nel caso in cui lo Stato sia in grado di controllare un’impresa pubblica e di esercitare un’influenza dominante sulle operazioni di quest’ultima, l’esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto. È quindi necessario verificare se si debba considerare che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche ruolo nell’adozione di tale misura.

      A questo proposito, l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi quali, in particolare, la sua integrazione nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con operatori privati, lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico ovvero al diritto societario comune, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa, ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta.

      (v. punti 93-95, 98-99)

    3.  Non si desume né dal testo dell’art. 86, n. 2, CE né dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione che un servizio d’interesse economico generale possa essere affidato ad un operatore solo a seguito di una procedura d’appalto.

      Benché sia vero che il servizio pubblico di radiodiffusione è considerato come un servizio d’interesse economico generale e non come un servizio di interesse generale non economico, occorre tuttavia rilevare che tale qualifica si spiega più con l’impatto che la radiodiffusione del servizio pubblico produce, de facto, sul settore, peraltro concorrenziale e commerciale, della trasmissione radiotelevisiva, piuttosto che con una pretesa dimensione commerciale della radiodiffusione del servizio pubblico. Come risulta chiaramente dal Protocollo di Amsterdam sul sistema pubblico di radiodiffusione negli Stati membri, il servizio pubblico della radiodiffusione è «direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società».

      Tale specificità del sistema di radiodiffusione pubblica sta del resto a fondamento della libertà riconosciuta dal Protocollo di Amsterdam agli Stati membri nell’attribuzione del servizio d’interesse economico generale della radiodiffusione. Essa spiega e giustifica il fatto che non possa essere imposto a uno Stato membro di ricorrere ad una procedura di gara per l’attribuzione di tale servizio, almeno qualora decida di assicurare esso stesso tale servizio pubblico per mezzo di una società pubblica.

      (v. punti 145, 153-154)

    4.  Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione di ciò che considerano come servizio d’interesse economico generale. Pertanto, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere rimessa in discussione dalla Commissione solo nei casi di errore manifesto.

      Del resto, il diritto comunitario non osta assolutamente a che uno Stato membro definisca il servizio d’interesse economico generale della radiodiffusione in termini ampi, includendo la trasmissione di una programmazione generalista. Tale possibilità non può essere messa in dubbio dal fatto che l’emittente di servizio pubblico esercita anche attività commerciali, specificamente la vendita di spazi pubblicitari. Infatti, una tale rimessa in dubbio equivarrebbe a far dipendere la definizione stessa del servizio d’interesse economico generale della radiodiffusione dal suo metodo di finanziamento. Orbene, un servizio d’interesse economico generale si qualifica, per definizione, in relazione all’interesse generale che esso è diretto a soddisfare e non in relazione ai mezzi che assicureranno la sua erogazione.

      (v. punti 195, 201-203)

    5.  Solo lo Stato membro è in grado di valutare il rispetto da parte dell’emittente radiotelevisiva pubblica degli standard qualitativi definiti nel mandato di servizio pubblico. La Commissione deve, in linea di principio, limitarsi alla constatazione dell’esistenza di un meccanismo di controllo, ad opera di un organo indipendente, del rispetto del suo mandato da parte della suddetta emittente. È solo se le informazioni trasmesse alla Commissione durante l’indagine comportano seri indizi che il meccanismo di controllo, benché esistente, non è stato attuato che la Commissione può essere indotta ad esaminare l’effettività di tale attuazione, pur vegliando a non oltrepassare tale esame e, in particolare, a non sostituirsi allo Stato membro nella valutazione concreta del rispetto degli standard qualitativi.

      (v. punti 212-214)

    6.  Nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati diversi dallo Stato membro considerato dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. In tale contesto, una parte interessata che adisce la Commissione con una domanda diretta a far sì che tale istituzione eserciti i suoi poteri per ottenere dallo Stato membro taluni elementi di informazione non dispone di alcun diritto a che la Commissione dia seguito alla domanda. È alla Commissione che spetta, se del caso, valutare l’utilità di tale domanda per le esigenze del suo controllo delle misure in questione. In tale valutazione, la Commissione può tener conto delle informazioni di cui già dispone. Peraltro, il carattere limitato dei diritti alla partecipazione e all’informazione delle parti interessate diverse dagli Stati membri non si trova assolutamente in contraddizione con l’obbligo di esame diligente e imparziale che incombe alla Commissione nel settore degli aiuti di Stato. Quindi, benché la Commissione goda di un margine di discrezionalità, essa non può, tuttavia, tenuto conto del suo obbligo di esame diligente e imparziale, omettere di chiedere la comunicazione di elementi di informazione che risultano essere di natura tale da confermare, o invalidare, altri elementi di informazione rilevanti per l’esame della misura in questione, ma la cui affidabilità non può essere considerata come provata a sufficienza.

      (v. punti 222-225)

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