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Document 62003TJ0347

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Data dell’evento da cui decorre il termine — Onere della prova

(Art. 230, quinto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 2)

2. Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Atto non pubblicato né notificato al ricorrente — Conoscenza esatta del contenuto e dei motivi — Obbligo di chiedere il testo integrale dell’atto entro un termine ragionevole una volta conosciutane l’esistenza

(Art. 230, quinto comma, CE)

3. Ricorso di annullamento — Atto impugnato — Valutazione della legittimità alla luce delle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto

(Art. 230 CE)

4. Politica sociale — Fondo sociale europeo — Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale — Decisione della Commissione adottata sulla base dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 — Valutazione di situazioni di fatto e contabili complesse — Sindacato giurisdizionale — Limiti

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1]

5. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti

6. Politica sociale — Fondo sociale europeo — Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale — Certificazione da parte degli Stati membri dell’esattezza fattuale e contabile delle domande di pagamento del saldo — Riesame successivo di tali domande da parte di un ente specializzato — Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 2950/83; decisione del Consiglio 83/516/CEE)

7. Politica sociale — Fondo sociale europeo — Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale — Indebita utilizzazione di un contributo — Natura delle sanzioni di diritto comunitario — Assenza di carattere penale — Abbandono di procedimenti penali da parte delle autorità nazionali — Legittimo affidamento nel pagamento — Insussistenza — Possibilità per la Commissione di proseguire l’esame di un’eventuale riduzione

(Regolamento del Consiglio n. 2950/83, art. 6)

8. Diritto comunitario — Principi — Rispetto di un termine ragionevole — Procedimento amministrativo — Criteri di valutazione — Lungaggini imputabili a uno Stato membro — Irrilevanza

Massima

1. Spetta alla parte che fa valere la tardività di un ricorso fornire la prova della data alla quale si è verificato l’evento che fa decorrere il termine. Di conseguenza, meri stupori di questa parte non possono indurre il giudice comunitario a dichiarare l’irricevibilità del ricorso. Per di più, il ritardo delle autorità nazionali nel notificare la decisione impugnata alla parte destinataria non può essere rimproverato a quest’ultima.

(v. punto 54)

2. Qualora una parte venga a conoscenza dell’esistenza di un atto che la riguarda, segnatamente mediante la comunicazione di una lettera che indica in maniera inequivocabile la posizione finale della Commissione, essa ha, a pena di irricevibilità, l’obbligo di chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole, al fine di ottenere un’esatta conoscenza del suo contenuto e della sua motivazione. Orbene, qualora le sia stato comunicato soltanto un progetto di decisione, sul quale essa ha presentato le sue osservazioni, essa non è tenuta ad informarsi dell’eventuale adozione della decisione controversa.

(v. punto 55)

3. Nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto in base all’art. 230 CE, la legittimità dell’atto comunitario considerato deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto portati a conoscenza dell’istituzione alla data in cui tale atto è stato adottato.

(v. punto 70)

4. Poiché l’applicazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, concernente l’applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, può indurre la Commissione a procedere alla valutazione di situazioni fattuali e contabili complesse, essa dispone in materia di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il sindacato del giudice comunitario su tali valutazioni deve limitarsi all’accertamento della mancanza di un manifesto errore di valutazione dei dati di cui trattasi.

(v. punto 75)

5. Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento presuppone la presenza contemporanea di tre presupposti. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione comunitaria. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella persona a cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte assicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili.

(v. punto 102)

6. Risulta dall’art. 2, n. 2, della decisione 83/156, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, che gli Stati membri interessati garantiscono il buon fine delle azioni finanziate dal Fondo. Inoltre, in forza dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, concernente l’applicazione della decisione 83/516, la Commissione può procedere ad accertamenti delle domande di pagamento del saldo, «salvi restando i controlli effettuati dagli Stati membri». Tali obblighi e poteri degli Stati membri non costituiscono oggetto di alcuna limitazione temporale. Ne consegue che la certificazione fattuale e contabile degli elementi contenuti nella domanda di pagamento del saldo di un’azione di formazione, ai sensi dell’art. 5, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 2950/83, non impedisce ad uno Stato membro di procedere ad un riesame successivo della domanda di pagamento del saldo. Nulla osta, peraltro, a che, per procedere a tale riesame, lo Stato membro ricorra a un organismo specializzato in controlli contabili e finanziari.

(v. punto 104)

7. Il fatto che i procedimenti penali avviati contro la ricorrente siano cessati non può legittimare il suo asserito legittimo affidamento quanto al pagamento del contributo. Infatti, dall’art. 6 del regolamento n. 2950/83, concernente l’applicazione della decisione 83/516, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, emerge che il diritto comunitario non dà una qualificazione penale agli atti di indebita utilizzazione di un contributo del Fondo sociale europeo. Pertanto, anche se il principio di buona amministrazione, che obbliga l’istituzione comunitaria a decidere con piena cognizione di causa, giustifica il fatto che la Commissione sospenda il procedimento quando un giudice nazionale deve in particolare statuire sull’effettività di fatti di frode, ciò non costituisce tuttavia un ostacolo a che la Commissione prosegua l’esame di un’eventuale riduzione del suo intervento, in base all’indagine amministrativa di un ente specializzato, dopo l’archiviazione dei procedimenti per prescrizione.

(v. punto 108)

8. La durata ragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella contesa. La successione di eventi, caratterizzata dall’intersecazione tra i procedimenti giudiziario e amministrativo, nazionale e comunitario, nonché dall’impossibilità nella quale la Commissione si è in definitiva trovata di basarsi su una sentenza penale consentono di dire che ciascuna delle fasi procedurali che ha preceduto l’atto impugnato si è svolta in un termine ragionevole. Peraltro, la decisione controversa è stata notificata in tempo utile dalla Commissione alla sua destinataria. Qualora lo Stato membro, cui incombe l’obbligo di informarne la parte ricorrente, notifichi con ritardo la detta decisione, tale ritardo non può essere addebitato alla Commissione, quando invece soltanto le lungaggini imputabili a quest’ultima possono indurre a concludere per l’inosservanza del termine ragionevole.

(v. punti 114, 120, 122)

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