Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TJ0334

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchio composto di elementi utilizzati peraltro come messaggi pubblicitari — Condizione per la registrazione — Idoneità ad essere percepito come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi interessati — Esame alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 — Art. 7, n. 1, lett. c) — Criteri d’applicazione differenti

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

    2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Segno denominativo «EUROPREMIUM»

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

    Massima

    1. La registrazione di un marchio comunitario composto di segni o di indicazioni che siano peraltro utilizzati quali messaggi pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa, di per sé, a motivo di una siffatta utilizzazione solo a condizione che il marchio possa essere percepito prima facie come uno strumento di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.

    Questa idoneità di un marchio siffatto ad essere percepito come un’indicazione della provenienza commerciale dei prodotti e servizi dev’essere esaminata alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

    Per contro, per ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, un marchio deve servire a designare in maniera specifica, non vaga e oggettiva le caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi che contraddistingue.

    (v. punti 38, 39, 41)

    2. Non è dimostrato che il segno denominativo EUROPREMIUM, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario, in particolare, per prodotti di materiale diverso destinati all’imballaggio, alla sistemazione o al trasporto, per servizi di pubblicità, gestione o assistenza in materia commerciale, e per servizi di trasporto e deposito delle classi 16, 20, 35 e 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza, il quale potrebbe essere compreso dal consumatore medio anglofono come riferimento a prodotti e servizi di origine europea e di grande qualità, possa servire a designare direttamente i detti prodotti e servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

    Da un lato, infatti, il segno di cui trattasi non è composto di elementi descrittivi dei prodotti e servizi rivendicati, dato che il prefisso «euro» non designa questi ultimi né direttamente né tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali, e che il termine «premium» è solo un termine elogiativo volto ad evocare una caratteristica che il richiedente intende attribuire ai propri prodotti, senza tuttavia informare i consumatori in ordine alle caratteristiche specifiche e oggettive dei prodotti ovvero dei servizi offerti.

    Dall’altro, non è dimostrato che il termine «europremium», complessivamente considerato sia, o possa essere, una denominazione generica o abituale per identificare o contrassegnare i prodotti o i servizi di cui trattasi.

    (v. punti 28, 34, 36, 43, 45-46)

    Top