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Document 62003TJ0327

    Massime della sentenza

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 luglio 2007 — Al-Aqsa / Consiglio

    (causa T-327/03)

    «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità per combattere il terrorismo — Congelamento dei fondi — Ricorso di annullamento — Motivazione»

    1. 

    Procedura — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata (v. punti 33-36)

    2. 

    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6) (v. punti 53-55, 56-58)

    3. 

    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 65)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale, da un lato, della decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE (GU L 160, pag. 81), e, dall’altro lato, della decisione del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/646/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/480 (GU L 229, pag. 22)

    Dispositivo

    1) 

    La decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE, è annullata nella parte che riguarda la Stichting Al-Aqsa.

    2) 

    Non vi è luogo a provvedere sulla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, del regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580.

    3) 

    Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Stichting Al-Aqsa.

    4) 

    Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

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    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 luglio 2007 — Al-Aqsa / Consiglio

    (causa T-327/03)

    «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità per combattere il terrorismo — Congelamento dei fondi — Ricorso di annullamento — Motivazione»

    1. 

    Procedura — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata (v. punti 33-36)

    2. 

    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6) (v. punti 53-55, 56-58)

    3. 

    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 65)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale, da un lato, della decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE (GU L 160, pag. 81), e, dall’altro lato, della decisione del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/646/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/480 (GU L 229, pag. 22)

    Dispositivo

    1) 

    La decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE, è annullata nella parte che riguarda la Stichting Al-Aqsa.

    2) 

    Non vi è luogo a provvedere sulla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, del regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580.

    3) 

    Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Stichting Al-Aqsa.

    4) 

    Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

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