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Document 62003TJ0266

    Massime della sentenza

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 luglio 2007 — CB / Commissione

    (causa T-266/03)

    «Concorrenza — Intese — Carte bancarie — Decisione che dispone un accertamento — Art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 — Motivazione — Proporzionalità»

    1. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone un accertamento — Obbligo di motivazione — Portata (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3) (v. punti 36-37)

    2. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone un accertamento — Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3) (v. punti 62-64)

    3. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di accertamento della Commissione — Portata — Accesso ai locali delle imprese (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14) (v. punti 69-72)

    4. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di accertamento della Commissione — Decisione che dispone un accertamento — Richiesta di assistenza rivolta alle autorità nazionali — Sindacato giurisdizionale — Competenza esclusiva del giudice nazionale (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 6) (v. punto 75)

    Oggetto

    Da una parte, domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2003, C (2003) 1524/9, nel caso COMP/D1/38.606, che ingiunge al Groupement des cartes bancaires e alle sue filiali di sottoporsi ad un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), come modificato, e, dall’altra, domanda diretta allo stralcio dal fascicolo di tutti gli atti e degli altri elementi portati a conoscenza della Commissione nel corso dell’accertamento e alla loro restituzione al ricorrente

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto.

    2) 

    Il ricorrente è condannato alle spese.

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    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 luglio 2007 — CB / Commissione

    (causa T-266/03)

    «Concorrenza — Intese — Carte bancarie — Decisione che dispone un accertamento — Art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 — Motivazione — Proporzionalità»

    1. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone un accertamento — Obbligo di motivazione — Portata (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3) (v. punti 36-37)

    2. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone un accertamento — Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3) (v. punti 62-64)

    3. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di accertamento della Commissione — Portata — Accesso ai locali delle imprese (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14) (v. punti 69-72)

    4. 

    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Poteri di accertamento della Commissione — Decisione che dispone un accertamento — Richiesta di assistenza rivolta alle autorità nazionali — Sindacato giurisdizionale — Competenza esclusiva del giudice nazionale (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 6) (v. punto 75)

    Oggetto

    Da una parte, domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2003, C (2003) 1524/9, nel caso COMP/D1/38.606, che ingiunge al Groupement des cartes bancaires e alle sue filiali di sottoporsi ad un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), come modificato, e, dall’altra, domanda diretta allo stralcio dal fascicolo di tutti gli atti e degli altri elementi portati a conoscenza della Commissione nel corso dell’accertamento e alla loro restituzione al ricorrente

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto.

    2) 

    Il ricorrente è condannato alle spese.

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