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Document 62003TJ0153

Massime della sentenza

Causa T-153/03

Inex SA

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero — Marchio figurativo nazionale anteriore costituito in parte dalla rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero — Carattere distintivo dell'elemento di un marchio — Assenza di rischio di confusione — Rigetto dell'opposizione — Art 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 giugno 2006   II-1680

Massime della sentenza

  1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

  2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

  1.  Anche se è giurisprudenza costante in materia di valutazione della somiglianza tra i marchi, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, che, in linea generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo dominante nell'impressione d'insieme che tale marchio produce, non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria.

    Nondimeno, siccome la comparazione tra marchi dev'essere fondata sull'impressione globale che essi producono, tenendo conto in particolare del carattere distintivo dei loro elementi rispetto ai prodotti ovvero ai servizi di cui trattasi, non è sufficiente, perché possa riconoscersi una somiglianza tra marchi, che un elemento che s'impone nell'impressione visiva di un segno complesso e l'elemento unico dell'altro segno siano identici o simili. Al contrario, si parlerà di somiglianza allorché, considerata globalmente, l'impressione destata da un marchio complesso è dominata da uno dei suoi elementi in modo tale che, rispetto ai prodotti o ai servizi designati, le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'immagine che di questo il pubblico di riferimento conserva in memoria.

    (v. punti 32-33)

  2.  Per il consumatore medio non esiste un rischio di confusione tra il marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «latte, bevande al latte, latticini, panna e yogurt», della classe 29 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio complesso costituito in parte dalla rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero, e comprendente numerosi altri elementi figurativi e denominativi, tra i quali l'elemento denominativo «inex», registrato precedentemente nei paesi del Benelux per «latte e latticini», della medesima classe del detto accordo.

    Infatti, poiché l'elemento denominativo «inex» concorre in misura determinante all'impressione complessiva prodotta dal marchio anteriore, la sua presenza non permette di considerare il motivo di pelle di mucca del marchio anteriore come dominante da solo l'immagine che di tale marchio il pubblico conserva in memoria. Di conseguenza, sebbene il motivo di pelle di mucca s'imponga nell'impressione visiva e concettuale prodotta dal marchio anteriore, le importanti differenze visive tra i segni controversi, da un lato, e il carattere poco distintivo del motivo di pelle di mucca, dall'altro, non permettono di concludere per la sussistenza, nella fattispecie, di un rischio di confusione tra i marchi considerati.

    (v. punti 41, 47)

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