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Document 62003TJ0117

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Marchio richiesto costituito da un marchio complesso — Percezione da parte del pubblico degli elementi descrittivi come elementi distintivi e dominanti — Insussistenza — Marchio anteriore costituito da un marchio comunitario — Diniego di registrazione in presenza di un impedimento relativo alla registrazione ancorché limitato ad una parte della Comunità

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1,lett. b)]

    2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Livello di attenzione del pubblico — Affermazione da parte del richiedente del marchio dell’esistenza, in un settore determinato, di un livello particolarmente elevato — Onere della prova

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n 1, lett. b)]

    3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Segni che possono costituire un marchio — Segni composti da una lettera o da una combinazione di lettere — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 4 e 8, n. 1, lett. b)]

    4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Ponderazione degli elementi di somiglianza o di differenza dei segni — Presa in considerazione delle caratteristiche intrinseche dei segni o delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi — Settore dell’abbigliamento

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

    5. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi figurativi «NLSPORT», «NLJEANS», «NLACTIVE», «NLCollection» e marchio figurativo «NL»

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

    Massima

    1. In sede di valutazione della somiglianza di un marchio complesso con un marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre rilevare che, di regola, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l’elemento distintivo e dominante nell’impressione di insieme che tale marchio complesso produce. Quando l’opposizione è fondata sull’esistenza di un marchio comunitario, è sufficiente in proposito, ai fini di un eventuale diniego di registrazione, che il carattere descrittivo di un tale elemento sia percepito in una parte del territorio della Comunità. Infatti, ancorché l’art. 8 del regolamento n. 40/94 non contenga disposizioni analoghe a quelle dell’art. 7, n. 2, dello stesso regolamento, risulta dal principio del carattere unitario del marchio comunitario, sancito all’art. 1, n. 2, di tale regolamento, che la registrazione dev’essere negata anche quando un motivo di impedimento relativo esista solo in una parte della Comunità.

    (v. punto 34)

    2. Se è vero che, in sede di valutazione di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi, non basta tuttavia che il richiedente del marchio affermi che, in un settore determinato, il consumatore è particolarmente attento ai marchi, senza avvalorare tale asserzione con elementi di fatto o di prova.

    (v. punto 43)

    3. Emerge dalla lettera dell’art. 4 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario che il legislatore ha esplicitamente incluso i segni composti da una lettera o da una combinazione di lettere nella lista esemplificativa di segni che possono costituire un marchio comunitario, fatti salvi gli eventuali impedimenti relativi o assoluti alla registrazione.

    In proposito, gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 40/94, relativi agli impedimenti alla registrazione, non prevedono norme specifiche per i segni composti da una combinazione di lettere che non formano una parola. Ne consegue che la valutazione globale del rischio di confusione, in forza dell’art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento, tra segni del genere avviene, in linea di principio, in base alle stesse norme vigenti per i segni denominativi composti da una parola, un nome o un termine di fantasia.

    (v. punti 47-48)

    4. Nella valutazione globale del rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, gli aspetti visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso valore e occorre analizzare le condizioni obiettive nelle quali i marchi possono presentarsi sul mercato. L’importanza degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni può dipendere, in particolare, dalle caratteristiche intrinseche degli stessi o dalle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi contrassegnati dai marchi in conflitto.

    Per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento, ove i prodotti di cui trattasi siano di norma venduti in negozi self-service, in cui è lo stesso consumatore a scegliere il prodotto, facendo quindi affidamento principalmente sull’immagine del marchio apposto su di esso, una somiglianza visiva tra i segni avrà, in linea generale, maggiore rilevanza. Se, invece, il prodotto considerato viene per lo più offerto in vendita oralmente, verrà normalmente attribuito più valore ad una somiglianza fonetica tra i segni.

    (v. punto 49)

    5. Esiste, per il consumatore medio della Comunità europea, un rischio di confusione tra, da un lato, i segni figurativi «NLSPORT», «NLJEANS», «NLACTIVE» e «NLCollection», di cui è chiesta la registrazione come marchi comunitari per, quanto ai primi tre segni, «articoli d’abbigliamento, calzature e cappelleria per signora e ragazza» e per, quanto al quarto segno, «articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria», tutti rientranti nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e, d’altro lato, il marchio figurativo «NL», registrato anteriormente come marchio comunitario per «maglioni; jersey; panciotti; giacche; gonne; pantaloni; camicie; bluse; vestaglie; giacche da camera; biancheria intima; accappatoi; costumi da bagno; impermeabili; abiti; calze; calzini; sciarpe; cravatte; cappelleria e guanti (abbigliamento)», rientranti anch’essi nella classe 25 del detto Accordo.

    Infatti, considerate l’identità dei prodotti e le condizioni di commercializzazione, nelle quali non è escluso che il consumatore percepisca i marchi richiesti come speciali linee di produzione provenienti dall’impresa titolare del marchio anteriore, il grado di somiglianza fonetica e concettuale tra i segni di cui trattasi è sufficiente a constatare l’esistenza di un rischio di confusione.

    (v. punti 40, 51-52)

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