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Document 62003TJ0101

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione 2001/822, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare — Decisione che respinge la richiesta di deroga a tale decisione, relativa alle norme d’origine applicabili allo zucchero delle Antille olandesi — Inosservanza dell’obbligo di motivazione

    (Art. 253 CE; decisione del Consiglio 2001/822/CE, allegato III, art. 37; decisione della Commissione 2003/34/CE)

    Massima

    La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

    Non soddisfa le prescrizioni di cui all’art. 253 CE una decisione della Commissione che respinge la richiesta di deroga alla decisione 2001/822, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare (PTOM), per quanto riguarda le norme d’origine applicabili allo zucchero delle Antille olandesi, la quale non consente di determinare in modo sufficientemente chiaro anzitutto quale sia la motivazione che ha indotto la Commissione a concludere che le norme sul cumulo dell’origine permettevano di risolvere il problema e che l’utilizzo dello zucchero della Guyana non avrebbe costretto il produttore a cessare la sua attività, inoltre, se l’art. 37, n. 3, lett. b), dell’allegato III della decisione PTOM, riguardante i presupposti per la concessione di una deroga alla norme d’origine, sia stato applicato o no dalla Commissione e, infine, il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione con riferimento al valore aggiunto allo zucchero della Guyana nell’ambito di un’eventuale applicazione dell’art. 37, n. 3, lett. b), del detto allegato.

    (v. punti 20, 42-43, 45, 49)

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