Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003CJ0544

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Provvedimenti di natura fiscale — Inclusione — Limiti

    [Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)]

    2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Settore delle telecomunicazioni — Imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali — Ammissibilità — Presupposti

    (Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE))

    3. Concorrenza — Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti speciali o esclusivi — Settore delle telecomunicazioni — Direttiva 90/388 — Divieto delle restrizioni concernenti l'infrastruttura — Nozione di restrizione — Imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili — Esclusione — Presupposti

    (Direttiva della Commissione 90/388, art. 3 quater)

    Massima

    1. L’art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, qualora essa sia tale da vietare o da ostacolare maggiormente le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Detto art. 59 osta inoltre all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro.

    A questo proposito, un provvedimento fiscale nazionale che ostacoli l’esercizio della libera prestazione dei servizi può costituire una misura vietata, sia ch’esso emani dallo Stato stesso sia da un ente locale. Non sono tuttavia contemplate dall'art. 59 del Trattato misure il cui solo effetto è quello di produrre costi supplementari per la prestazione di cui trattasi.

    (v. punti 28-31)

    2. L’art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) deve essere interpretato nel senso che non osta a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali utilizzate nell’ambito della gestione delle attività coperte dalle licenze e autorizzazioni rilasciate agli operatori che è indistintamente applicabile ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri e colpisce allo stesso modo la prestazione di servizi interna a uno Stato membro e la prestazione di servizi tra Stati membri, purché non sia dimostrato un effetto cumulativo delle imposte locali che comprometta la libera prestazione dei servizi di telefonia mobile.

    (v. punti 34-35, dispositivo 1)

    3. L'art 3 quater della direttiva 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, come modificata, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, dalla direttiva 96/19/CE, prescrive la rimozione di ogni restrizione imposta agli operatori di sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione alle infrastrutture.

    Provvedimenti di carattere fiscale che si applicano ad infrastrutture di comunicazioni mobili non rientrano nell'ambito di applicazione di detta disposizione, salvo qualora siffatti provvedimenti favoriscano, direttamente o indirettamente a danno dei nuovi operatori, gli operatori che hanno avuto o che hanno a disposizione diritti speciali o esclusivi e incidano in misura apprezzabile sulla situazione in materia di concorrenza.

    (v. punti 38, 50, dispositivo 2)

    Top