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Document 62003CJ0525
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Ricorso per inadempimento — Inadempimento eliminato prima della scadenza del termine stabilito nel parere motivato — Irricevibilità
(Art. 226, secondo comma, CE)
Ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, la Commissione può adire la Corte con un ricorso per inadempimento solo qualora lo Stato membro interessato non si sia conformato al parere motivato entro il termine da essa impartitogli a tale scopo.
Peraltro, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
Un ricorso per inadempimento è quindi irricevibile quando l’atto nazionale, oggetto esclusivo di detto ricorso, aveva esaurito tutti i suoi effetti prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato, persino prima dell’invio della lettera di diffida.
(v. punti 13-14, 16-17)