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Document 62003CJ0520

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Ambito di applicazione — Nozione di retribuzione — Applicazione del diritto nazionale — Normativa nazionale che include le indennità per licenziamento irregolare — Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 80/987, art. 2, n. 2)

2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987 — Ambito di applicazione — Nozione di retribuzione — Normativa nazionale che include le indennità per licenziamento irregolare riconosciute con sentenza o decisione amministrativa e che esclude i diritti stabiliti nel corso di un procedimento di conciliazione — Violazione del principio della parità di trattamento — Obblighi e poteri del giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 80/987, art. 2, n. 2)

Massima

1. A norma dell’art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto.

A questo proposito, il fatto che la direttiva ricolleghi il pagamento della retribuzione a periodi di riferimento non ne esclude l’applicazione a indennità per licenziamento irregolare. Pertanto, anche se il termine «retribuzione», quale definito dal diritto nazionale, include dette indennità, queste rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987, anche nella redazione anteriore a quella risultante dalla direttiva 2002/74, che modifica la direttiva 80/987.

(v. punti 31-33, dispositivo 1)

2. In sede di applicazione della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, quando, ai termini della normativa nazionale in questione, diritti corrispondenti ad indennità per licenziamento irregolare, riconosciute con sentenza o con decisione amministrativa, rientrano nella nozione di «retribuzione», diritti identici, stabiliti in occasione di un procedimento di conciliazione, vanno considerati anch’essi come diritti di lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione ai sensi della detta direttiva. Infatti, i lavoratori licenziati irregolarmente si trovano in una situazione simile in quanto hanno diritto ad un’indennità in caso di non reintegrazione.

Pertanto, il giudice nazionale deve disattendere una normativa interna che, in violazione del principio di uguaglianza, esclude questi ultimi diritti dalla nozione di «retribuzione» ai sensi della suddetta normativa.

(v. punti 35, 38, dispositivo 2)

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