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Document 62003CJ0519
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Termine impartito allo Stato membro nel parere motivato — Cessazione successiva dell’inadempimento — Interesse alla prosecuzione dell’azione
(Art. 226 CE)
2. Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Elementi dedotti nella risposta al parere motivato — Mancata presa in considerazione nel ricorso — Lesione dei diritti della difesa — Insussistenza
(Art. 226 CE)
3. Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Mancanza di conseguenze negative dell’asserito inadempimento — Non pertinenza
(Art. 226 CE)
4. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Direttiva che attua l’accordo quadro sul congedo parentale — Congedo parentale interrotto da un altro congedo garantito dal diritto comunitario — Conseguente riduzione del congedo parentale — Inammissibilità
(Direttiva 96/34, allegato, clausola 2, n. 1)
5. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Direttiva che attua l’accordo quadro sul congedo parentale — Ambito di applicazione ratione personae — Aggiunta, da parte dello Stato membro, di condizioni non previste dalla direttiva — Inammissibilità
(Direttiva 96/34/CE, allegato, clausola 2, n. 1)
1. L’interesse della Commissione a presentare un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE sussiste anche ove l’inadempimento contestato sia stato eliminato dopo il termine stabilito nel parere motivato.
(v. punti 18-19)
2. Uno Stato membro non può addurre la mancata considerazione della sua risposta al parere motivato, né la trasmissione tardiva di tale risposta al segretariato generale della Commissione per giustificare l’eccezione d’irricevibilità che esso solleva contro il ricorso. Infatti, anche supponendo che il procedimento contenzioso sia stato avviato con un ricorso della Commissione che non tenga conto di eventuali nuovi elementi, di fatto o di diritto, dedotti dallo Stato membro interessato nella risposta al parere motivato, i diritti della difesa di tale Stato non ne risultano lesi.
(v. punto 21)
3. Il mancato rispetto di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi. Infatti, una siffatta circostanza incide non sull’esistenza dell’inadempimento contestato, ma soltanto sulla portata di quest’ultimo.
(v. punto 35)
4. La clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul congedo parentale che compare in allegato alla direttiva 96/34, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, attribuisce ai lavoratori, uomini e donne, un diritto individuale a un congedo parentale della durata minima di tre mesi. Tale congedo non può essere ridotto quando viene interrotto da un altro congedo che persegue una finalità diversa da quella di tale congedo parentale, quale un congedo di maternità. Un congedo garantito dal diritto comunitario non può pregiudicare il diritto di godere di un altro congedo garantito da tale diritto. Uno Stato membro viene pertanto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva in oggetto laddove preveda che il diritto a un congedo di maternità o a un congedo di adozione che sorga durante il congedo parentale si sostituisca a quest’ultimo, che deve pertanto avere termine, senza che per il genitore sia possibile riportare il periodo di congedo parentale di cui non ha potuto godere.
(v. punti 31, 33, 52, dispositivo 1)
5. Il diritto a un congedo parentale è accordato dalla direttiva 96/34, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, a tutti i genitori con un figlio di età inferiore a un determinato limite. Dal momento che questa direttiva prevede che il diritto a un congedo parentale sia fruibile per un determinato periodo, fino a quando il figlio abbia raggiunto l’età stabilita dallo Stato membro interessato, il fatto che il bambino sia nato prima o dopo la data limite prevista per l’attuazione di questa direttiva non è rilevante al riguardo. Limitando la concessione del diritto al congedo parentale ai genitori di bambini nati dopo la data di recepimento della direttiva o il cui procedimento di adozione sia stato avviato dopo questa data, uno Stato membro aggiunge al diritto al congedo parentale una condizione che non è autorizzata dalla direttiva di cui trattasi e viene quindi meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
(v. punti 47-48, 52, dispositivo 1)