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Document 62003CJ0376
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Legislazione tributaria — Imposta patrimoniale — Normativa nazionale che nega ai contribuenti non residenti il beneficio degli abbattimenti da essa accordati ai contribuenti residenti — Ammissibilità — Presupposto
(Artt. 56 CE e 58 CE)
2. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Convenzione tributaria bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione — Beneficio di deduzioni personali riservato ai residenti degli Stati membri parti della convenzione — Ammissibilità
(Artt. 56 CE e 58 CE)
1. Gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano a una regolamentazione tributaria, che istituisce un’imposta patrimoniale in virtù della quale si rifiuta ai contribuenti non residenti, che detengono la maggior parte del loro patrimonio nello Stato in cui risiedono, il beneficio degli abbattimenti da questo accordati ai contribuenti residenti.
Infatti, i contribuenti che detengono soltanto una parte non essenziale del loro patrimonio in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui risiedono non sono, di regola, in una situazione analoga a quella dei residenti in detto altro Stato membro, in quanto non soltanto la maggior parte dei redditi, ma anche la maggior parte del patrimonio di questi ultimi sono di regola centralizzati nello Stato in cui risiedono. Di conseguenza, quest’ultimo si trova nella situazione migliore per tener conto della capacità contributiva complessiva del residente applicandogli, se del caso, gli abbattimenti previsti dalla sua legislazione. Pertanto, il rifiuto delle autorità interessate di accordare ai non residenti l’abbattimento di cui beneficiano i residenti non costituisce una discriminazione nei loro confronti.
(v. punti 37-38, 43, dispositivo 1)
2. Gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano a che una norma stabilita da una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, secondo la quale le persone fisiche residenti in uno di questi due Stati fruiscono nell’altro Stato delle detrazioni personali accordate da quest’ultimo ai propri residenti, non sia estesa a un residente di uno Stato membro non parte di detta convenzione.
Il fatto che detti diritti e obblighi reciproci, derivanti da una convenzione siffatta, si applichino soltanto a persone residenti in uno dei due Stati membri contraenti è una conseguenza insita nelle convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione.
(v. punti 60-61, 63, dispositivo 2)