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Document 62003CJ0372

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 91/439 — Condizioni per il rilascio — Età minima — Guida di motocicli pesanti della categoria A — Facoltà degli Stati membri di fissare un'età minima più elevata — Portata

    (Direttiva del Consiglio 91/439, artt. 6, nn. 1, lett. b), e 2)

    2. Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Regolamento n. 3820/85 e direttiva 91/439 — Condizioni per il rilascio — Età minima — Guida dei veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E — Facoltà degli Stati membri di fissare un'età minima meno elevata — Mancanza

    (Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 5, n. 1, lett. b); direttiva del Consiglio 91/439, artt. 6, nn. 1, lett. b), e 2)

    Massima

    1. Prevedendo che gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l'accesso diretto ad una patente di guida per i motocicli pesanti della categoria A per i candidati di età non inferiore a 21 anni, l'art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, della direttiva 91/439, relativa alla patente di guida, lungi dal limitare esplicitamente la facoltà degli Stati membri di prevedere un'età minima più elevata, comporta al contrario che gli Stati membri possono fissare un limite di età superiore a 21 anni.

    Il fatto di fissare un’età minima superiore a quella prevista dall’ultima frase del detto articolo per l’accesso diretto alla guida di tali motocicli, essendo tale da contribuire al rafforzamento della sicurezza stradale, la quale è, come emerge dal preambolo della detta direttiva, un obiettivo principale perseguito da questa, non contravviene a questa norma, purché il principio di proporzionalità sia rispettato.

    (v. punti 27-28)

    2. Né la direttiva 91/439, concernente la patente di guida, né il regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevedono la possibilità di derogare all'età minima di 18 anni per il rilascio della patente per la guida dei veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E. Da un lato, le deroghe di cui all'art. 6, n. 2, della direttiva 91/439 non menzionano i veicoli delle categorie C 1 e C 1 + E. Dall'altro, il fatto che l'art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 3820/85 non osti a che una persona che non ha ancora raggiunto l’età minima richiesta possa acquisire un’esperienza di guida non può essere interpretato nel senso che questa norma autorizzi gli Stati membri a rilasciare a una tale persona una patente di guida per i veicoli delle dette categorie. Infatti, la possibilità di acquisire tale esperienza non comporta affatto il rilascio, al candidato interessato, di una patente che gli permetta di guidare un veicolo di dette categorie senza essere accompagnato da una persona incaricata della sua formazione.

    (v. punti 38-41)

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