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Document 62003CJ0320

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Divieto settoriale di circolazione degli autocarri pesanti più di 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci — Inammissibilità — Giustificazione — Tutela dell’ambiente

    (Artt. 28 CE e 29 CE)

    Massima

    Uno Stato membro il quale, allo scopo di garantire la qualità dell’aria ambiente nella zona interessata, adotti una normativa che vieta agli autocarri pesanti più di 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci di circolare su un tratto stradale di primaria importanza, che costituisce una delle principali vie di comunicazione terrestre tra alcuni Stati membri, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 CE e 29 CE.

    Un siffatto divieto ostacola la libera circolazione delle merci e, in particolare, il loro libero transito e dev’essere considerato come integrante una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, incompatibile con gli obblighi di diritto comunitario derivanti dagli artt. 28 CE e 29 CE, qualora non sia obiettivamente giustificata.

    Orbene, una siffatta normativa non può essere giustificata da esigenze imperative attinenti alla tutela dell’ambiente, dato che non è dimostrato che lo scopo perseguito non potesse essere conseguito mediante altri mezzi meno restrittivi della libertà di circolazione.

    (v. punti 66, 69, 71, 87, 89, 95 e dispositivo)

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