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Document 62003CJ0291

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Diritto comunitario — Effetto diretto — Imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario — Restituzione — Modalità — Applicazione del diritto nazionale — Limiti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività del diritto comunitario

    2. Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze d’interpretazione — Effetto retroattivo — Limitazioni da parte della Corte

    (Art. 234 CE)

    3. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime particolare delle agenzie di viaggi — Ricalcolo del debito di imposta sul valore aggiunto secondo il metodo ritenuto conforme al diritto comunitario da parte della Corte — Ammissibilità — Condizioni

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 26)

    4. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime particolare delle agenzie di viaggi — Viaggi tutto compreso composti in parte da prestazioni proprie e in parte da prestazioni acquistate presso terzi — Calcolo dell’imposta — Applicazione del criterio del valore di mercato alle prestazioni proprie — Condizioni — Determinazione da parte del giudice nazionale del valore di mercato dei viaggi aerei

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 26)

    Massima

    1. In mancanza di disciplina comunitaria in materia di domande di rimborso di imposte indebitamente riscosse, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tale diritto possa esercitarsi, purché essi rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano casi analoghi di natura interna e non rendano praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

    (v. punto 17)

    2. Quando la Corte, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 234 CE, interpreta una norma di diritto comunitario, essa precisa il senso e la portata della norma stessa come avrebbe dovuto essere compresa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Infatti, una sentenza relativa a una questione pregiudiziale è destinata a produrre effetti su rapporti giuridici sorti prima della sentenza medesima. Ne consegue, segnatamente, che una norma di diritto comunitario in tal modo interpretata deve essere applicata da un organo amministrativo nell’ambito delle sue competenze anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronunzia della sentenza della Corte che statuisce sulla questione pregiudiziale. Ciò può non verificarsi solo se, nella propria decisione, la Corte, in via eccezionale, limita nel tempo la portata della detta interpretazione.

    (v. punti 16-17)

    3. Un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici che abbia compilato la propria dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto concernente un determinato esercizio in base al metodo contemplato dalla normativa nazionale che traspone nel diritto interno la sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, può ricalcolare il proprio debito di imposta sul valore aggiunto in base al metodo ritenuto dalla Corte conforme al diritto comunitario, secondo i requisiti previsti dal diritto nazionale, che devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.

    (v. punto 18, dispositivo 1)

    4. L’art. 26 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici che fornisce ai viaggiatori, ad un prezzo forfettario, prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie, è tenuto, in linea di principio, ad isolare la frazione del viaggio “tutto compreso” corrispondente alle prestazioni proprie in base al loro valore di mercato, quando tale valore possa essere determinato. In tale ipotesi, il soggetto passivo può far ricorso al criterio dei costi reali solo qualora dimostri che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura effettiva del viaggio “tutto compreso”. L’applicazione del criterio del valore di mercato non è subordinata al requisito di una maggiore semplicità rispetto al metodo fondato sui costi reali né al requisito di sfociare in un debito dell’imposta sul valore aggiunto identico o analogo a quello che si sarebbe ottenuto sulla base del metodo fondato sui costi reali. Pertanto:

    - un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici non può utilizzare discrezionalmente il metodo basato sul valore di mercato e

    - quest’ultimo metodo si applica alle prestazioni proprie il cui valore di mercato possa essere determinato, anche se, nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, il valore di talune componenti proprie del pacchetto non può essere determinato in quanto il soggetto passivo non vende prestazioni analoghe al di fuori del viaggio “tutto compreso”.

    Spetta al giudice del rinvio determinare, alla luce delle circostanze oggetto della causa principale, il valore di mercato dei viaggi aerei venduti nella causa principale nell’ambito di vacanze a prezzi forfettari. Il detto giudice può determinare tale valore di mercato sulla base di valori medi. In tale contesto, il mercato relativo ai posti venduti agli altri organizzatori di giri turistici può costituire il mercato più idoneo.

    (v. punti 41, 45, dispositivo 2-3)

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