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Document 62003CJ0242

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Abbattimento del reddito imponibile delle persone fisiche per l’acquisto di azioni — Limitazione alle azioni di società aventi sede nello Stato membro interessato — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

[Artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett. a), CE]

Massima

Gli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett. a), CE ostano ad una norma di legge di uno Stato membro che esclude la concessione di un abbattimento del reddito imponibile a persone fisiche per l’acquisto di azioni o di quote societarie rappresentative di conferimenti di denaro in società di capitali aventi sede in altri Stati membri.

Una legislazione di questo tipo costituisce una restrizione ai movimenti di capitali, nella parte in cui ha l’effetto di dissuadere i cittadini dello Stato membro di cui trattasi dall’investire i loro capitali in società aventi sede in un altro Stato membro, essa produce anche un effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali.

In mancanza di nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e un prelievo fiscale compensativo quale la tassazione dei dividendi distribuiti successivamente dalle società nelle quali è stato effettuato l’investimento, la necessità di assicurare la coerenza del sistema fiscale non può essere invocata per giustificare siffatta restrizione.

(v. punti 13-15, 20-23, 28 e dispositivo)

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