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Document 62003CJ0240

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Decisione di soppressione di un contributo finanziario a causa di irregolarità — Poteri della Commissione

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88, art. 24, n. 2]

    2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo il caso di snaturamento

    (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

    3. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Decisione di sospensione, riduzione o soppressione di un contributo a causa di irregolarità

    (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24, n. 2)

    4. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Obbligo di informazione gravante sui beneficiari di un contributo finanziario — Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24)

    5. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Obblighi finanziari del beneficiario definiti nella decisione di concessione del contributo

    (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24)

    6. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Semplice ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità — Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario operata dal Tribunale — Ricevibilità

    [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

    7. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Decisione di soppressione di un contributo finanziario a causa di irregolarità — Potere della Commissione di chiedere la restituzione del contributo — Presupposto

    (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24)

    Massima

    1. L’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, quale modificato dal regolamento n. 2082/93, autorizza la Commissione a chiedere la soppressione integrale di un contributo finanziario comunitario. Il fatto di riconoscere alla Commissione soltanto il potere di ridurre il detto contributo in proporzione all’importo al quale si riferiscono le irregolarità accertate porterebbe a incentivare le frodi da parte dei richiedenti i contributi finanziari, in quanto costoro rischierebbero in tal caso soltanto la perdita del beneficio delle somme indebitamente percepite.

    (v. punto 53)

    2. Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte in sede di impugnazione.

    (v. punto 63)

    3. Secondo un principio fondamentale disciplinante gli aiuti comunitari, la Comunità può sovvenzionare soltanto spese effettivamente sostenute. L’imputazione ad un progetto di spese che non sono state realmente sostenute per la sua realizzazione arreca un grave pregiudizio al principio suddetto e può dunque essere considerata come un’irregolarità ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, quale modificato dal regolamento n. 2082/93, il quale autorizza la Commissione a ridurre, sospendere o sopprimere un contributo finanziario comunitario quando l’esame dell’iniziativa o della misura per la quale tale contributo è stato concesso conferma l’esistenza di un’irregolarità.

    (v. punto 69)

    4. Affinché la Commissione possa svolgere un ruolo di controllo, i beneficiari di contributi finanziari comunitari debbono essere in grado di dimostrare l’effettiva esistenza dei costi imputati ai progetti per i quali tali contributi sono stati concessi. Infatti, la comunicazione di informazioni affidabili da parte dei richiedenti e dei beneficiari di detti contributi è indispensabile per il buon funzionamento del sistema di controllo e di prova istaurato per verificare l’adempimento delle condizioni di concessione dei contributi stessi.

    Parimenti, le misure di soppressione del contributo finanziario e di ripetizione dell’indebito previste dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, quale modificato dal regolamento n. 2082/93, non sono riservate soltanto agli inadempimenti che compromettono la realizzazione del progetto considerato o che comportano una modifica importante che incide sulla natura e sull’esistenza stessa di tale progetto. Pertanto, non si può sostenere che le sanzioni previste da tale disposizione si applichino soltanto nel caso in cui l’iniziativa finanziata non sia stata realizzata in tutto o in parte.

    Consegue da quanto esposto che non è sufficiente dimostrare che un progetto sia stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una sovvenzione specifica. Al contrario, il beneficiario dell’aiuto deve fornire la prova di aver sostenuto le spese corrispondenti, in conformità alle condizioni fissate per la concessione del contributo di cui trattasi.

    (v. punti 76-78)

    5. Nell’ambito del regime per la concessione di contributi dei Fondi strutturali e per la vigilanza sulle iniziative sovvenzionate istituito dal regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, quale modificato dal regolamento n. 2082/93, l’obbligo di rispettare le condizioni finanziarie indicate in una decisione di concessione di una sovvenzione comunitaria da parte della Comunità costituisce, al pari dell’obbligo di esecuzione materiale del progetto cui il contributo è destinato, uno degli impegni essenziali del beneficiario e, dunque, rappresenta un presupposto per l’attribuzione del contributo finanziario comunitario.

    (v. punto 86)

    6. Non risponde agli obblighi di motivazione stabiliti dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura un ricorso di impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente respinti. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, ciò che esula dalla competenza della Corte.

    Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così basare la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, la procedura di impugnazione perderebbe parzialmente senso.

    (v. punti 105-107)

    7. La Commissione non è obbligata, tramite una decisione relativa alla soppressione di un contributo dei Fondi strutturali basata sull’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, quale modificato dal regolamento n. 2082/93, a chiedere la restituzione integrale del contributo finanziario, bensì può decidere discrezionalmente se chiedere o no tale restituzione ed eventualmente fissare la percentuale delle somme da rimborsare. Alla luce del principio di proporzionalità, la Commissione deve esercitare tale potere discrezionale in modo tale che le sovvenzioni di cui chiede la restituzione siano commisurate alle irregolarità commesse. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a limitarsi a chiedere la restituzione delle sole sovvenzioni che si siano rivelate ingiustificate a causa delle dette irregolarità. Al contrario, al fine di assicurare una gestione efficace degli aiuti comunitari e di prevenire i comportamenti fraudolenti, può risultare giustificata la richiesta di restituzione di sovvenzioni che siano interessate solo parzialmente da irregolarità. A questo proposito, la violazione di obblighi la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario può essere sanzionata con la perdita di un diritto conferito dalla normativa comunitaria, come il diritto a un aiuto.

    (v. punti 140-143)

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