EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003CJ0220

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Privilegi e immunità delle Comunità europee — Immunità fiscale delle Comunità — Accordo sulla sede della Banca centrale europea — Rimborso dell’imposta sulla cifra d’affari occasionata da cessioni di beni e prestazioni diverse nell’ambito di operazioni destinate all’uso ufficiale della Banca — Presupposto — Fatturazione separata — Condizione chiara e precisa

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 3, secondo comma)

2. Privilegi e immunità delle Comunità europee — Immunità fiscale delle Comunità — Rimborso delle imposte indirette e delle imposte sulla vendita dei beni — Applicazione all’imposta sulla cifra d’affari occasionata da cessioni di beni e prestazioni diverse — Presupposto — Fatturazione separata — Ammissibilità — Margine di manovra delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nella conclusione di accordi di attuazione in materia di rimborso

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 3, secondo comma)

Massima

1. L’art. 8, n. 1, dell’Accordo 18 settembre 1998 concluso tra il governo della Repubblica federale di Germania e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione subordina il rimborso dell’imposta sulla cifra d’affari, occasionata da cessioni di beni e prestazioni diverse nell’ambito di operazioni destinate all’uso ufficiale della Banca, espressamente e senza ambiguità alla condizione che tale imposta sia stata «fatturata separatamente» alla Banca. Sebbene l’interpretazione di una disposizione di un Accordo «alla luce» del contesto giuridico in cui essa si inserisce sia in linea di principio possibile per risolvere un’ambiguità di redazione, un’interpretazione di questo tipo non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione.

(v. punto 31)

2. La condizione di cui all’art. 8, n. 1, dell’Accordo 18 settembre 1998 concluso tra il governo della Repubblica federale di Germania e la Banca centrale europea sulla sede di tale istituzione, secondo cui l’imposta sulla cifra d’affari, occasionata da cessione di beni e prestazione diverse nell’ambito di operazioni destinate all’uso ufficiale della Banca, sia stata «fatturata separatamente» alla Banca per essere rimborsata dallo Stato membro non è incompatibile né con gli obiettivi né con la formulazione dell’art. 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che prevede l’abbuono o il rimborso da parte degli Stati membri dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi degli acquisti considerevoli effettuati dalle Comunità per il loro uso ufficiale. Tale disposizione prevede esclusivamente l’adozione di «disposizioni adeguate» alla luce del rimborso delle imposte, e ciò solo per quanto riguarda «acquisti importanti» e solo «ogni volta che (…) è possibile». Un certo margine di manovra è quindi concesso alle istituzioni comunitarie nonché agli Stati membri nella conclusione di accordi riguardanti l’attuazione del detto art. 3, secondo comma, del Protocollo.

(v. punto 32)

Top