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Document 62003CJ0215

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri — Riconoscimento del diritto di soggiorno di un destinatario di servizi cittadino di un altro Stato membro subordinato alla presentazione di una carta di identità o di un passaporto con esclusione di ogni altro mezzo di prova dell'identità o della cittadinanza — Illiceità

(Direttiva del Consiglio 73/148, art. 4, n. 2, terzo comma)

2. Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei destinatari di servizi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla cittadinanza — Obbligo per i cittadini di altri Stati membri di esibire una carta di identità o un passaporto per dimostrare la loro cittadinanza con esclusione di ogni altro mezzo di prova — Illiceità

(Artt. 12 CE e 49 CE)

3. Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri — Inadempimento dell'obbligo di presentare una carta di identità o un passaporto — Mancanza di una minaccia per l’ordine pubblico — Misura di custodia cautelare finalizzata all'espulsione — Illiceità

(Art. 49 CE; direttiva del Consiglio 73/148, art. 8)

4. Libera circolazione delle persone — Libera prestazione dei servizi — Diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri — Obbligo di apportare le prove della regolarità del soggiorno — Facoltà dello Stato membro ospitante di adottare una misura di espulsione in mancanza di tali prove

(Art. 49 CE; direttiva del Consiglio 73/148)

Massima

1. L’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva 73/148, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, dev’essere interpretato nel senso che il riconoscimento da parte di uno Stato membro del diritto di soggiorno ad un destinatario di servizi cittadino di un altro Stato membro non può essere subordinato all’esibizione da parte di tale cittadino di una carta d’identità o di un passaporto validi qualora la prova della sua identità e della sua cittadinanza possa essere fornita, senza alcun equivoco, con altri mezzi.

(v. punto 26, dispositivo 1)

2. L’art. 49 CE osta a che i cittadini degli Stati membri che soggiornano in un altro Stato membro in qualità di destinatari di servizi siano soggetti in detto Stato membro all’obbligo di esibire una carta d’identità o un passaporto validi al fine di provare la loro cittadinanza, mentre il detto Stato membro non impone in generale ai propri cittadini un obbligo di fornire le generalità, consentendo loro di provare la loro identità con ogni mezzo consentito dal diritto nazionale. Infatti, l’art. 49 CE costituisce, nell’ambito della libera prestazione dei servizi, una specifica espressione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 CE, che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro effettui controlli sull’osservanza dell’obbligo di essere sempre muniti di un titolo di soggiorno, purché un obbligo identico sia imposto ai suoi cittadini per quel che riguarda la loro carta d’identità.

(v. punti 33-35, dispositivo 2)

3. Un provvedimento di custodia cautelare di un cittadino di un altro Stato membro che soggiorna in qualità di destinatario di servizi, finalizzato alla sua espulsione, adottato per la mancata esibizione di una carta d’identità o di un passaporto validi pur in mancanza di una minaccia per l’ordine pubblico, costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi e, pertanto, una violazione dell’art. 49 CE.

Anche se gli Stati membri restano legittimati a sanzionare la violazione dell’obbligo di esibire una carta d’identità o un passaporto, le sanzioni devono essere tuttavia analoghe a quelle applicate a violazioni nazionali simili ed essere proporzionate. A tal riguardo, misure di arresto o di espulsione motivate esclusivamente dall’inosservanza, da parte dell’interessato, di formalità di legge relative al controllo degli stranieri pregiudicano la sostanza stessa del diritto di soggiorno direttamente conferito dal diritto comunitario e sono manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità della violazione.

Un provvedimento di custodia cautelare potrebbe basarsi solo su una disposizione espressa di deroga, quale l’art. 8 della direttiva 73/148, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, che autorizza gli Stati membri ad apportare restrizioni al diritto di soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri qualora esse siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Il fatto di non avere adempiuto le formalità di legge relative all’ingresso, al trasferimento e al soggiorno degli stranieri non può, di per sé, costituire una minaccia per l’ordine pubblico e per la pubblica sicurezza.

(v. punti 38, 40-42, 44, dispositivo 3)

4. Fatte salve le questioni relative all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sanità pubblica, spetta ai cittadini di uno Stato membro che soggiornino in un altro Stato membro in qualità di destinatari di servizi fornire le prove che consentano di stabilire la regolarità del loro soggiorno ai sensi della direttiva 73/148, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi. La prova dell’identità e della cittadinanza può, tuttavia, in mancanza di carta di identità o di passaporto validi, essere fornita con altri mezzi. Del pari, la prova che essi rientrano in una delle categorie di cui agli artt. 1 e 4 della direttiva 73/148, conformemente all'art. 6 della medesima, può essere fornita con ogni mezzo idoneo.

In mancanza di tali prove, lo Stato membro ospitante può adottare una misura di espulsione nel rispetto dei limiti imposti dal diritto comunitario.

(v. punti 53-56, dispositivo 4)

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