This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62003CJ0182
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230 CE)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230 CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti
[Artt. 87 CE e 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. b), v)]
4. Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione
(Art. 87 CE)
5. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione
(Art. 87, n. 1, CE)
6. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione
(Art. 87, n. 1, CE)
7. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
(Art. 253 CE)
8. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti
9. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che impone la soppressione di un regime fiscale concesso mediante autorizzazione
1. Ai sensi dell’art. 230 CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto soltanto se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.
Per quanto riguarda questa seconda condizione, il fatto che una disposizione contestata abbia, per natura e portata, un carattere generale, in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici interessati, non esclude che essa possa tuttavia interessare individualmente taluni di essi.
Una persona fisica o giuridica può sostenere di essere individualmente interessata soltanto qualora la disposizione controversa la colpisca a causa di determinate sue caratteristiche individuali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità.
A tale proposito, qualora l’atto impugnato riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. È quanto avviene nel caso di imprese con riferimento alle quali una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato osta a che il beneficio di provvedimenti fiscali nazionali derogatori si estenda fino al termine previsto dalla normativa nazionale o a che venga loro concesso il rinnovo di tale beneficio che esse hanno richiesto e al quale avrebbero avuto diritto.
(v. punti 55, 58‑64)
2. Un’associazione che ha lo scopo di difendere gli interessi collettivi di imprese può, in linea di principio, proporre un ricorso di annullamento contro una decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato soltanto se tali imprese o alcune di esse sono legittimate ad agire individualmente o se essa può vantare un proprio interesse ad agire.
(v. punto 56)
3. Il regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], il quale codifica l’esercizio, da parte della Commissione, dei poteri che le spettano ai sensi dell’art. 88 CE, non indica che cosa rientri nel concetto di «evoluzione del mercato comune», contenuto nel suo art. 1, lett. b), v), il quale precisa che una misura che non costituiva un aiuto al momento della sua entrata in vigore deve comunque ritenersi tale qualora «lo [sia] diventat[a] successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune». Tale concetto, che può essere ricostruito come una modifica del contesto economico e giuridico nel settore interessato dal provvedimento in questione, non riguarda il caso in cui la Commissione modifica la propria valutazione soltanto sulla base di una lettura più rigorosa delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato.
Si deve tuttavia osservare che il regolamento è un atto di diritto derivato adottato per dare applicazione agli artt. 87 CE e 88 CE, il quale non può ridurre la portata di tali articoli, tanto più che la Commissione deriva i propri poteri direttamente da essi. Infatti l’art. 88, n. 1, CE affida alla Commissione il compito di procedere all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati e di proporre a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. L’art. 88, n. 2, consente alla Commissione, in caso di stallo, di imporre allo Stato membro talune modifiche dell’aiuto o la soppressione dello stesso entro un termine prestabilito.
Ne consegue che, decidendo di effettuare un riesame del regime fiscale applicato a talune imprese in uno Stato membro che, pur essendo stato oggetto di decisioni precedenti che avevano affermato l’insussistenza di un aiuto, è stato dichiarato dannoso per il mercato comune da parte di un gruppo di lavoro del Consiglio, e applicandogli la procedura di controllo degli aiuti esistenti che l’ha indotta a concludere che tale regime costituiva ormai un aiuto di Stato incompatibile, la Commissione ha esercitato il ruolo che le assegna l’art. 88 CE. Pertanto, una tale decisione trova il proprio fondamento normativo negli artt. 87 CE e 88 CE.
Essendo stato rispettato il principio di legalità, tale decisione costituisce un atto certo, la cui applicazione era prevedibile per i destinatari. Di conseguenza, tale decisione non contrasta con il principio di certezza del diritto.
(v. punti 70‑76)
4. Nel caso di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a esaminare le caratteristiche del programma stesso per determinare se questo procuri un vantaggio notevole ai beneficiari nei confronti dei loro concorrenti. Né essa deve esaminare ogni singolo caso in cui il regime si applica.
(v. punto 82)
5. Il concetto di aiuto non comprende soltanto prestazioni effettive, come sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazioni al capitale dell’impresa, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti.
Costituisce un aiuto di Stato un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordano a talune imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse statali, colloca i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti.
(v. punti 86‑87)
6. L’art. 87, n. 1, CE impone di determinare se, nell’ambito di un certo regime giuridico, una misura nazionale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino, considerato l’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto comparabile. In caso affermativo, la misura in questione possiede il requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato prevista dalla detta disposizione.
(v. punto 119)
7. Se è vero che l’obbligo di motivazione di un atto comunitario prescritto dall’art. 253 CE dev’essere adeguato alla natura dell’atto stesso e deve far apparire, in forma chiara e inequivocabile, l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo, non si può tuttavia imporre alla Commissione di indicare, in una decisione che constata l’incompatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune, le ragioni per le quali essa, in alcune decisioni precedenti, ha compiuto una diversa valutazione dello stesso regime di aiuti. Infatti, il concetto di aiuto di Stato corrisponde ad una situazione oggettiva, che viene valutata nel momento in cui la Commissione prende la propria decisione.
(v. punto 137)
8. Il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione comunitaria abbia fatto sorgere fondate aspettative. Inoltre, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che l’amministrazione gli abbia fornito. Allo stesso modo, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato.
D’altra parte, anche supponendo che la Commissione abbia precedentemente creato una situazione atta a generare un legittimo affidamento, un interesse pubblico inderogabile può ostare all’adozione di provvedimenti transitori per situazioni sorte prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, ma non ancora conclusesi. Tuttavia, in mancanza di un interesse di questo tipo, l’assenza di misure transitorie destinate a tutelare l’affidamento che gli operatori potevano legittimamente nutrire nel mantenimento di una normativa comunitaria può risolversi in una violazione di una norma giuridica superiore.
(v. punti 147‑149)
9. Viola al contempo il principio di tutela del legittimo affidamento e quello di uguaglianza una decisione della Commissione che, ritornando su precedenti valutazioni in senso contrario, imponga la soppressione, in quanto si tratta di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, di un particolare regime fiscale, senza prevedere misure transitorie a favore degli operatori la cui autorizzazione, rinnovabile senza difficoltà, necessaria per fruire di tale regime viene a scadenza contemporaneamente o poco dopo la data della sua notifica, pur non opponendosi a che le autorizzazioni in corso a tale data continuino a produrre effetti per più anni, in quanto gli operatori citati, che non possono adattarsi al cambiamento di regime di cui trattasi a breve termine, potevano, in ogni caso, attendersi che una decisione della Commissione modificante la sua valutazione precedente concedesse loro il tempo necessario per prendere effettivamente in considerazione tale mutamento di valutazione e in quanto nessun interesse pubblico inderogabile osta a che venga loro concesso il tempo necessario.
(v. punti 155‑167, 172‑174)