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Document 62003CJ0152
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento
[Trattato CEE, art. 48 (divenuto art. 48 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]
L’art. 48 del Trattato CEE (divenuto art. 48 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette a persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro subordinato in uno Stato membro e che sono ivi fiscalmente residenti di far valere, ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta sui detti redditi in tale Stato, perdite di reddito da locazione relative ad una casa destinata ad abitazione che essi usano come tale a fini personali e che è situata in un altro Stato membro, mentre gli incrementi di reddito da locazione relativi alla detta casa possono, come tali, essere presi in considerazione.
(v. punto 41 e dispositivo)