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Document 62003CJ0147

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso del procedimento precontenzioso

    (Art. 226 CE)

    2. Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla cittadinanza — Accesso all’insegnamento superiore — Requisiti diversi per i titolari di diplomi di insegnamento secondario conseguiti negli altri Stati membri — Discriminazione indiretta — Inammissibilità in mancanza di giustificazioni oggettive

    (Artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE)

    3. Libera circolazione delle persone — Deroghe — Giustificazione — Necessità di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità della misura restrittiva — Onere della prova a carico dello Stato membro

    4. Accordi internazionali — Accordi fra Stati membri — Accordi anteriori al Trattato CE — Art. 307 CE — Ambito di applicazione — Possibilità di far valere diritti derivanti da tali accordi nei rapporti intracomunitari — Esclusione

    (Art. 307 CE)

    Massima

    1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.

    Ne consegue che la lettera di diffida inviata dalla Commissione al detto Stato membro e, poi, il parere motivato della Commissione delimitano la materia del contendere, che quindi non può più venir ampliata. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso devono vertere sugli stessi addebiti. Tuttavia, ciò non significa che debba sussistere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato.

    (v. punti 22-24)

    2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE uno Stato membro che non adotti i provvedimenti necessari a garantire che i titolari di diplomi d’istruzione secondaria conseguiti negli altri Stati membri possano accedere agli studi superiori e universitari che esso organizza alle stesse condizioni dei titolari di diplomi d’istruzione secondaria conseguiti in tale Stato.

    Infatti, sebbene applicabile indistintamente a tutti gli studenti, una disposizione di diritto nazionale che dispone che gli studenti – che hanno conseguito il diploma d’istruzione secondaria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro considerato e che intendono intraprendere un determinato corso di studi superiori o universitari di quest’ultimo Stato – devono non soltanto produrre il detto diploma, ma altresì provare di possedere i requisiti d’accesso agli studi superiori o universitari nello Stato che ha rilasciato il loro diploma, è tale da pregiudicare maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini dello Stato membro considerato, cosicché la differenza di trattamento istituita da tale norma determina una discriminazione indiretta, contraria al principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’art. 12 CE.

    Una disparità di trattamento siffatta può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

    (v. punti 42, 46-48, 60, 75, dispositivo 1)

    3. Spetta alle autorità nazionali che intendono avvalersi di una deroga al principio fondamentale di libera circolazione delle persone provare, in ciascun caso, che le loro normative sono necessarie e proporzionate all’obiettivo perseguito. Le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché degli elementi che consentono di suffragare il suo argomento.

    (v. punto 63)

    4. Sebbene l’art. 307 CE consenta agli Stati membri di rispettare obblighi derivanti da convenzioni internazionali anteriori al Trattato nei confronti di Paesi terzi, esso non li autorizza tuttavia a far valere diritti derivanti da tali convenzioni nei rapporti intracomunitari.

    (v. punto 73)

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