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Document 62003CJ0104

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza a disporre provvedimenti provvisori o cautelari — Nozione di provvedimenti provvisori o cautelari — Audizione di testi diretta a consentire all’attore di valutare l’opportunità di un procedimento di merito — Esclusione

(Convenzione di Bruxelles del 27 septembre 1968, art. 24)

Massima

L’art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» un provvedimento che ordina l’audizione di un teste allo scopo di permettere all’attore di valutare l’opportunità di un’eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito.

In assenza di ogni giustificazione diversa dal detto interesse dell’attore, infatti, la concessione di un tale provvedimento non risponde alla finalità della competenza derogatoria prevista all’art. 24 della Convenzione, che è quella di evitare alle parti un pregiudizio derivante dalle lungaggini inerenti a tutti i procedimenti internazionali e di conservare una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza.

(v. punti 12-13, 17, 25 e dispositivo)

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