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Document 62003CJ0094

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento normativo — Criteri — Atto comunitario che persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente

    2. Accordi internazionali — Conclusione — Convenzione di Rotterdam

    (Artt. 133 CE, 175, n. 1, CE e 300, n. 2, primo comma, e n. 3, primo comma, CE)

    Massima

    1. La scelta del fondamento normativo di un atto comunitario, ivi compreso l’atto adottato ai fini della conclusione di un accordo internazionale, deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto.

    Se l’esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altra è solo accessoria, l’atto deve basarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, ove sia provato, per contro, che l’atto persegue contemporaneamente più obiettivi o che ha più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria o indiretta rispetto all’altro, tale atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi corrispondenti. Tuttavia, il ricorso ad un duplice fondamento normativo è escluso quando le procedure previste relativamente all’uno e all’altro fondamento normativo siano incompatibili e/o quando il cumulo di fondamenti normativi sia tale da pregiudicare i diritti del Parlamento.

    (v. punti 34-36, 52)

    2. La Convenzione di Rotterdam, sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, presenta, riguardo sia alle finalità perseguite, sia al suo contenuto, due componenti indissolubilmente connesse, ove l’una non può essere ritenuta secondaria o indiretta rispetto all’altra, essendo ricompresa, l’una, nella politica commerciale comune e, l’altra, nella tutela della salute umana e dell’ambiente. Di conseguenza, la decisione 2003/106, riguardante l’approvazione a nome della Comunità europea della detta Convenzione, doveva fondarsi sui due relativi fondamenti normativi, vale a dire, nel caso di specie, gli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE, in combinato disposto con le pertinenti disposizioni di cui all’art. 300 CE.

    A tal riguardo occorre osservare, da un lato, che il ricorso congiunto agli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE non è escluso dall’incompatibilità delle procedure previste per questi due fondamenti normativi. Infatti, la Convenzione di Rotterdam non è ricompresa nella categoria degli accordi che, ai sensi dell’art. 133, n. 5, CE, richiedono l’unanimità in seno al Consiglio, sicché il ricorso aggiuntivo all’art. 133 CE non poteva influenzare in alcun modo le regole sul voto applicabili nell’ambito del Consiglio, dal momento che tale ultima disposizione prevede, in linea di principio, al pari dell’art. 175, n. 1, CE, il ricorso alla maggioranza qualificata. Dall’altro, il ricorso congiunto agli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE non è nemmeno tale da pregiudicare i diritti del Parlamento dal momento che, se è pur vero che il primo articolo, letto in combinato disposto con l’art. 300, n. 3, primo comma, CE, non prevede la consultazione della detta istituzione prima della conclusione di un accordo nel settore della politica commerciale, il secondo articolo, per contro, consegue un tale risultato.

    Ne discende che la detta decisione 2003/106 dev’essere annullata in quanto si fonda solo sull’art. 175, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 300, n. 2, primo comma, prima frase, e n. 3, primo comma, CE.

    (v. punti 51-54, 56)

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