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Document 62003CJ0025
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Persona che abbia acquistato un immobile per abitarvi con la propria famiglia, ma che ne utilizzi una parte ai fini dell’esercizio di un’attività economica e destini tale porzione al patrimonio della propria impresa — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, 4 e 17)
2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Acquisto di un bene d’investimento da parte di una comunione risultante da matrimonio — Qualificazione quali beneficiari dell’operazione dei coniugi comproprietari che implica un diritto a detrazione per ciascuno di essi singolarmente
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17)
3. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Acquisto di un bene d’investimento da parte di due coniugi in comunione di beni — Uso di una parte del bene da parte di uno dei comproprietari per le esigenze della sua impresa — Diritto per tale comproprietario di detrarre integralmente l’imposta gravante su tale parte — Presupposto — Importo detratto che non supera i limiti della quota detenuta dal soggetto passivo nella comproprietà di tale bene
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17)
4. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del soggetto passivo — Disponibilità di una fattura contenente talune menzioni — Acquisto di un immobile da parte di due coniugi in comunione di beni — Uso di una parte dell’immobile a fini professionali da parte di uno dei comproprietari — Necessità per quest’ultimo di disporre di una fattura emessa a suo nome e in cui siano indicate le frazioni del prezzo e dell’imposta corrispondenti alla sua quota di comproprietà — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3)
1. Una persona che acquisti o faccia costruire un edificio per abitarvi con la propria famiglia agisce in qualità di soggetto passivo e beneficia, quindi, del diritto alla deduzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 17 della sesta direttiva 77/388, tanto nella versione iniziale quanto in quella risultante dalla direttiva 91/680, nel caso in cui utilizzi un locale dell’immobile medesimo quale ufficio ai fini dell’esercizio, ancorché a titolo accessorio, di un’attività economica ai sensi degli artt. 2 e 4 della direttiva medesima e destini tale porzione dell’immobile al patrimonio della propria impresa.
(v. punto 52 e dispositivo)
2. Nel caso in cui una comunione risultante da matrimonio, sprovvista di personalità giuridica e che non eserciti essa stessa un’attività economica ai sensi della sesta direttiva 77/388, tanto nella versione iniziale quanto in quella risultante dalla direttiva 91/680, affidi in appalto la realizzazione di un bene di investimento, i comproprietari che costituiscono tale comunione devono essere considerati, ai fini dell’applicazione della detta direttiva, quali beneficiari dell’operazione.
Infatti, considerato che una comunione siffatta non è soggetto passivo e non può, pertanto, portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto a monte, conformemente al principio di neutralità, il diritto alla deduzione dev’essere riconosciuto ai coniugi individualmente considerati, laddove possiedano lo status di soggetto passivo.
(v. punti 57-58 e dispositivo)
3. Nel caso in cui due coniugi in comunione per effetto del matrimonio acquistino un bene di investimento, una porzione del quale venga utilizzata a fini professionali in modo esclusivo da uno dei due coniugi comproprietari, quest’ultimo beneficia del diritto alla deduzione dell’intero importo dell’imposta sul valore aggiunto a monte gravante sulla porzione del bene dal medesimo utilizzata ai fini della propria impresa, sempre che l’importo dedotto non ecceda i limiti della sua quota di comproprietà nel bene medesimo.
Se infatti l’operatore di cui trattasi potesse portare in detrazione solamente una frazione dell’imposta sopportata per la parte interamente utilizzata per le proprie operazioni imponibili – frazione corrispondente alla sua quota di comproprietà dell’immobile globalmente considerato –, egli non risulterebbe interamente sgravato dell’onere dell’imposta afferente al bene dal medesimo utilizzato ai fini della propria attività economica, in contrasto con quanto dettato dal principio di neutralità.
(v. punti 71, 74 e dispositivo)
4. Gli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, della sesta direttiva 77/388, tanto nella versione iniziale, quanto in quella risultante dalla direttiva 91/680, non esigono che, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, un soggetto passivo che ha acquistato, in comunione con il coniuge, un immobile di cui utilizzi una parte a fini professionali disponga di una fattura emessa a suo nome e dalla quale risultino le frazioni del prezzo e dell’imposta sul valore aggiunto corrispondenti alla sua quota di comproprietà. Una fattura rilasciata indistintamente ai coniugi in comproprietà e senza menzione di tale ripartizione è sufficiente a tal fine.
(v. punto 83 e dispositivo)