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Document 62003CJ0005

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di prendere a carico spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70]

    2. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di prendere a carico spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Rettifica finanziaria — Presupposti — Sussistenza di una carenza significativa che espone il FEAOG ad un rischio effettivo di perdita

    (Regolamento del Consiglio n. 729/70)

    Massima

    1. Se è vero che in materia di finanziamento della politica agricola comune ad opera del FEAOG spetta alla Commissione, quando intenda eliminare talune spese dal finanziamento comunitario, dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme comunitarie, essa non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un danno effettivo o a dimostrare esaurientemente l’inefficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da loro trasmessi, ma può limitarsi a presentare indizi seri in tal senso o elementi probatori dei dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati.

    Allorché la Commissione ha presentato elementi di prova siffatti, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne. Lo Stato membro interessato non può confutare gli accertamenti di quest’ultima con semplici affermazioni non suffragate da elementi atti a dimostrare l’esistenza di un sistema di controlli affidabile ed operativo. È tale Stato membro che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente dell’effettività dei propri controlli o dei propri dati, nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione

    Questo temperamento dell’onere della prova è conseguenza della ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune e del fatto che la gestione del finanziamento del FEAOG compete principalmente alle amministrazioni nazionali incaricate di vegliare al rigoroso rispetto delle norme comunitarie.

    (v. punti 36, 38-40, 46-47, 62, 75, 79)

    2. In materia di liquidazione dei conti del FEAOG, il fatto che un procedimento sia perfettibile non giustifica di per sé una rettifica finanziaria. Deve sussistere una carenza significativa nell’applicazione delle norme comunitarie esplicite e una siffatta carenza deve esporre il FEAOG ad un rischio reale di perdita o d’irregolarità.

    (v. punto 51)

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