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Document 62002TO0198

    Massime dell’ordinanza

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    14 agosto 2002

    Causa T-198/02 R

    N

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Procedimento disciplinare — Destituzione»

    Testo completo in francese   II-763

    Oggetto:

    Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 25 febbraio 2002 con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza riduzione né soppressione del diritto alla pensione di anzianità prevista all'art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto del personale delle Comunità europee

    Decisione:

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.

    Massime

    1. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno morale che nel procedimento sommario non può trovare riparazione migliore che nel procedimento principale – Insussistenza

      (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    2. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave e irreparabile – Onere della prova – Danno esclusivamente pecuniario

      (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2)

    1.  La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Al fine di raggiungere questo scopo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, cioè occorre che essi, per evitare un danno grave e irriparabile agli interessi del ricorrente, siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale. Un danno costituito dalle ripercussioni che l'esecuzione di una decisione che infligge la sanzione disciplinare della destituzione produce sullo stato psicologico di un dipendente è di per sé una conseguenza ineluttabile e immediata di ogni decisione di questo tipo. Inoltre, l'eventuale sospensione dell'esecuzione della decisione controversa non sarebbe in grado di rimediare a un danno morale del genere più di quanto potrebbe fare un eventuale annullamento futuro della decisione al termine del procedimento principale.

      (v. punti 50, 52 e 53)

      Riferimento: Corte 25 marzo 1999, causa C-65/99P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I-1857, punti 60, 61 e 62); Tribunale 10 settembre 1999, causa T-173/99R, Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-155 e II-811, punto 25); Tribunale 9 agosto 2001, causa T-120/01 R, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I-A-171 e II-783, punto 43)

    2.  È alla parte che chiede la sospensione dell'esecuzione che spetta fornire la prova di non poter attendere la conclusione del procedimento principale senza dover subire un danno. Un danno di carattere esclusivamente pecuniario non può, in via di principio, essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Tuttavia, spetta al giudice dell'urgenza valutare, in funzione delle circostanze pertinenti ad ogni caso di specie, se l'esecuzione immediata della decisione di cui si chiede la sospensione possa arrecare al richiedente un danno grave e imminente che neppure l'annullamento della decisione in esito al procedimento principale potrebbe più riparare.

      (v. punti 50, 55 e 57)

      Riferimento: Corte 3 luglio 1984, causa 141/84 R, De Compte/Parlamento (Racc. pag. 2575, punto 4); Tribunale 30 novembre 1993, causa T-549/93 R, D/Commissione (Racc. pag. II-1347, punto 45); Tribunale 26 febbraio 1999, causa T-203/98R, Tzikis/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-37 e II-167, punto 50); Willeme/Commissione, citata, punti 36 e 37; Tribunale 29 aprile 2002, causa T-300/01 R, De Nicola/BEI (non pubblicata nella Raccolta, punto 59)

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