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Document 62002TO0163

    Massime dell’ordinanza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità del ricorso di merito - Irrilevanza - Limiti

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

    2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova - Danno economico - Perdita di clientela - Situazione che può compromettere l'esistenza della società richiedente

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    Massima

    1. In via di principio il problema della ricevibilità del ricorso di merito non dev'essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Tuttavia può risultare necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di ritenere ricevibile, prima facie, detto ricorso.

    ( v. punto 21 )

    2. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito del giudizio di merito senza dover subire un danno di questa natura. Anche se per determinare la sussistenza di tale pericolo non è necessario esigere che la sopravvenienza del danno venga dimostrata con assoluta certezza, ma basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il richiedente resta tenuto a provare i fatti sui quali, a suo avviso, è basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile.

    Un danno di natura economica, come una perdita di clientela, che si risolve in un lucro cessante, non può essere considerato, tranne che in circostanze eccezionali, irreparabile e nemmeno difficilmente riparabile, giacché può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

    In base a tali principi un provvedimento di sospensione dell'esecuzione sarebbe giustificato soltanto qualora risultasse che, in sua mancanza, l'impresa richiedente si troverebbe in una situazione idonea a compromettere la sua stessa esistenza o a modificare irrimediabilmente la sua quota di mercato.

    ( v. punti 28-31 )

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