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Document 62002TJ0399

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio tridimensionale — Forma di imbottigliamento di una bevanda

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo, descrittivo o che non sono di uso comune — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo tramite uso — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)

Massima

1. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, un marchio tridimensionale che si presenta sotto forma di bottiglia trasparente, riempita con un liquido giallo, dal collo lungo nel quale è inserita una fetta di limone con una scorza verde, di cui si chiede la registrazione per birre, acque gassose e succhi di frutta della classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza, nonché per ristoranti, bar e snack‑bar della classe 42 ai sensi del medesimo accordo, è privo di carattere distintivo, posto che il marchio è costituito da una combinazione di elementi ciascuno dei quali, essendo atto ad essere comunemente utilizzato, nel commercio, per la presentazione dei prodotti e servizi di cui alla richiesta di marchio, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti e servizi e posto che nemmeno il modo in cui i detti elementi sono combinati è idoneo a conferire un carattere distintivo al marchio.

(v. punti 30, 32, 35-36)

2. L’acquisizione di un carattere distintivo con l’uso del marchio comunitario, ex art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, richiede, in primo luogo, che almeno una frazione significativa del pubblico di riferimento identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata. Tuttavia, le circostanze nelle quali la condizione collegata all’acquisizione di un carattere distintivo con l’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere accertate solo in base a dati generali ed astratti, come percentuali determinate.

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte sostanziale della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del detto regolamento.

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisizione di un carattere distintivo mediante l’uso, di fattori come, fra l’altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio e l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo. Mezzi di prova adeguati in proposito sono, in particolare, dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché sondaggi.

In quarto luogo, l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso deve avvenire anteriormente alla presentazione della domanda di marchio.

(v. punti 42-45)

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