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Document 62002TJ0380

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Marchio comunitario — Norme di procedura — Notifica — Notifica mediante telefax — Mezzo di comunicazione che può riguardare qualsiasi decisione o comunicazione dell’UAMI — Notifica a mezzo del servizio postale — Obbligo dell’UAMI di farvi ricorso per le decisioni che fanno decorrere un termine — Insussistenza

    (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 61, n. 2, 62, n. 1, e 65)

    2. Marchio comunitario — Norme di procedura — Notifica — Vizi della notifica — Facoltà dell’UAMI di stabilire gli effetti giuridici di una notifica regolare — Requisiti di forma — Insussistenza

    (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 68)

    Massima

    1. La regola 65 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, prevede che la notifica mediante telefax alla quale procede l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) si effettua mediante trasmissione dell’originale o di una copia, ai sensi della regola 61, n. 1, del suddetto regolamento, «del documento da notificare». Quest’ultima formulazione implica, grazie al suo carattere generale, che tale modo di notifica può essere messo in opera qualunque sia la natura del documento che dev’essere notificato. La trasmissione mediante telefax può quindi concernere qualsiasi decisione o comunicazione dell’UAMI.

    Per quanto riguarda la notifica effettuata mediante il servizio postale, risulta dal tenore letterale della regola 62, n. 1, del regolamento n. 2868/95, concernente l’insieme degli atti che possono essere notificati dall’UAMI, che le modalità ivi descritte sono applicabili solo quando è stato deciso di effettuare la notifica per posta. Non si può ritenere, salvo privare di qualsiasi efficacia pratica gli altri modi di notifica menzionati dalla regola 61, n. 2, del suddetto regolamento, ad eccezione della notifica mediante pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari, che l’UAMI abbia l’obbligo di procedere ad una notifica esclusivamente per posta quanto alle decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso e alle comunicazioni che fanno decorrere un altro termine.

    (v. punti 58, 60)

    2. Ai sensi della regola 68 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, intitolata esplicitamente «Correzione di irregolarità della notifica», se un documento è pervenuto al destinatario e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non è in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’UAMI come data di ricezione.

    Tale disposizione, letta nel suo complesso, va intesa nel senso che riconosce all’UAMI la possibilità di stabilire la data in cui un documento è pervenuto al suo destinatario, quando non è in grado di provare che il documento è stato debitamente notificato o quando le disposizioni applicabili alla sua notifica non sono state osservate, e annette a tale prova gli effetti giuridici di una notifica regolare. Poiché la regola 68 del regolamento n. 2868/95 non impone alcun formalismo per fornire tale prova, va ammesso che quest’ultima può essere comunicata mediante telefax, se e in quanto le condizioni di impiego di tale modo di trasmissione le conferiscano carattere probatorio.

    (v. punti 63-65)

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