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Document 62002TJ0359

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Possibile somiglianza tra un marchio figurativo e un marchio denominativo

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo STAR TV e marchio figurativo comprendente la dicitura «star TV»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Massima

1. In sede di esame di un’opposizione proposta dal titolare del marchio anteriore, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nulla osta a che sia verificata l’esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un’impressione visiva.

(v. punto 43)

2. In sede di esame di un’opposizione proposta dal titolare del marchio anteriore, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, un marchio complesso, denominativo e figurativo, può essere considerato paragonabile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, soltanto se questa costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta.

(v. punto 44)

3. Esiste, per i consumatori medi tedeschi, austriaci, del Benelux, francesi e italiani, un rischio di confusione tra il segno denominativo STAR TV, di cui si chiede la registrazione come marchio comunitario per «Trasmissione di programmi televisivi, trasmissione attraverso televisione interattiva elettronica, posta elettronica, Internet ed altri mezzi elettronici» e «Produzione, distribuzione, registrazione e sviluppo di programmi televisivi, video, nastri, compact disc, CD-ROM e dischi per computer», rientranti nelle classi 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio consistente in un segno figurativo e denominativo composto dall’immagine centrale di una stella a cinque punte inclinata sulla sinistra, attraversata dalla scritta «star TV», disposta su due righe, in rosso ed in carattere maiuscolo, e completato dalla rappresentazione di una luna circondata da tre stelline i cui contorni sono tratteggiati in alto a sinistra tra due punte della stella centrale, registrato anteriormente come marchio internazionale avente effetto in Germania, in Austria, nei paesi del Benelux, in Francia e in Italia per servizi di «trasmissione di programmi televisivi, vale a dire di trasmissione di programmi specializzati che contengono informazioni e documentari sul cinema e sui film» e di «produzione di programmi televisivi, in particolare di programmi che contengono informazioni e documentari sul cinema e sui film», rientranti nelle stesse classi, in quanto, da un lato, nonostante le differenze nella loro designazione, i servizi considerati dalla domanda di marchio sono in parte identici ai servizi protetti dal marchio anteriore ed in parte simili e in quanto, d’altro lato, sui piani visivo, fonetico e concettuale il marchio richiesto e il marchio anteriore sono molto simili e, per certi aspetti, identici, cosicché esiste un rischio concreto che il pubblico pertinente possa sbagliarsi quanto all’origine commerciale di tali servizi.

Una tale conclusione vale anche per quanto riguarda i servizi collegati all’attività di distribuzione di programmi televisivi oggetto dalla domanda di marchio, per i quali il pubblico di riferimento è composto da professionisti del settore audiovisivo, in quanto le somiglianze visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto sono tali che anche un pubblico più attento può essere portato a credere che i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente.

(v. punti 40, 53‑56)

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