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Dokumentas 62002TJ0356
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso serio — Criteri di valutazione — Necessità di elementi di prova concreti e obiettivi — Semplice presentazione di cataloghi di vendita — Insufficienza
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 2]
2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo «VITAKRAFT» e marchi figurativi comprendenti l’elemento denominativo «Krafft»
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1,lett. b)]
1. Un marchio è oggetto di un uso serio ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, quando è utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso serio del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno.
Inoltre, l’uso serio di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato interessato.
Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, esso non è soddisfatto mediante la semplice presentazione, da parte dell’opponente, di cataloghi che mostrano i prodotti commercializzati e il marchio protetto, nonché il modo in cui il marchio è applicato sui prodotti, ove i cataloghi presentati non dimostrino né il fatto che questi ultimi sono stati distribuiti ad una potenziale clientela, né l’entità della loro eventuale distribuzione, né la quantità di vendite effettuate di prodotti tutelati dal marchio.
(v. punti 26, 28, 31, 34)
2. Esiste, per i consumatori ispanofoni, un rischio di confusione tra il segno denominativo «VITAKRAFT», di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per taluni prodotti rientranti nelle classi 1, 3 e 4 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e i marchi figurativi comprendenti l’elemento denominativo «Krafft», nonché rettangoli blu e rosso, registrati anteriormente in Spagna per designare prodotti simili rientranti nelle classi 1 e 3 ai sensi dello stesso Accordo, in quanto, da un lato, tanto dal punto di vista visivo, quanto dal punto di vista uditivo, l’elemento preponderante del segno richiesto, «kraft», e l’elemento verbale dei marchi anteriori, «Krafft», sono molto simili, se non identici, atteso che le due «f» del vocabolo «Krafft» non implicano una differenza fonetica percepibile, né una differenza visiva sufficiente per escludere la somiglianza visiva, e in quanto, d’altro lato, considerato che né il segno richiesto né i marchi anteriori hanno un significato concreto in lingua spagnola, non si può rilevare alcuna differenza concettuale sufficiente tra i due segni.
(v. punti 55-57)