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Document 62002TJ0311
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Segno denominativo «LIMO»
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
Può servire a designare, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico di riferimento, che si presume essere un pubblico specializzato, ben informato, attento e avveduto, una delle caratteristiche essenziali dei prodotti oggetto della domanda di marchio il segno denominativo LIMO, di cui è chiesta la registrazione per prodotti rientranti nelle classi 9 e 10 ai sensi dell’Accordo di Nizza e comprendenti, in particolare, laser per uso non medico e per uso medico. Infatti, il consumatore specializzato sarà in grado di stabilire un nesso sufficientemente diretto e concreto tra i prodotti considerati e il segno, e percepirà tale segno come abbreviazione di «Laser Intensity Modulation» e come riferito, quanto meno, ad una delle possibili destinazioni dei detti prodotti, vale a dire la loro integrazione in un sistema di modulazione dell’intensità del laser.
(v. punti 28, 45)