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Document 62002TJ0133

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TTRIBUNALE (giudice unico)

    17 dicembre 2003

    Causa T-133/02

    Pravir Kumar Chawdhry

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Agente temporaneo — Impiego retribuito con i fondi stanziati per la ricerca — Inquadramento»

    Testo completo in francese   II-1617

    Oggetto:

    Ricorso diretto ottenere, da una parte, l'annullamento della decisione della Commissione relativa all'inquadramento del ricorrente nel grado A6, terzo scatto, nonché, dall'altra, il risarcimento di un danno.

    Decisione:

    Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese nonché un quarto delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

    Massime

    1. Dipendenti – Statuto – Regime applicabile agli altri agenti – Criterio di inquadramento nel grado all'atto dell'assunzione di un dipendente – Applicazione agli agenti temporanei

      (Statuto del personale, art. 31, n. 2)

    2. Dipendenti – Assunzione – Nomina nel grado – Direttiva interna di un'istituzione che esclude qualunque nomina al grado superiore della carriera – Illegittimità

      (Statuto del personale, art. 31, n. 2)

    3. Dipendenti – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Discrezionalità dell'autorità che ha il potere di nomina – Obbligo, in determinati casi, di verificare la possibilità di procedere a tale nomina – Sindacato giurisdizionale – Limiti

      (Statuto del personale, art. 31, n. 2)

    4. Dipendenti – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Presa in considerazione delle qualifiche eccezionali dell'interessato – Criteri

      (Statuto del personale, artt. 31, n. 2, e 32, secondo comma)

    5. Dipendenti – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado superiore della carriera – Presa in considerazione delle qualifiche eccezionali dell'interessato – Valutazione rispetto al posto in questione – Impossibilità dì invocare il principio della parità di trattamento

      (Statuto del personale, art. 31, n. 2)

    6. Dipendenti – Dovere di sollecitudine incombente all'amministrazione – Portata – Limiti

    7. Dipendenti – Assunzione – Decisione recante inquadramento nel grado – Motivazione – Portata

      (Statuto del personale, aru. 25, secondo comma, e 31, n. 2)

    1.  Anche se l'art. 31, n. 2, dello Statuto, relativo ai criteri di inquadramento nel grado dei dipendenti all'atto dell'assunzione, non è espressamente dichiarato applicabile agli agenti temporanei dalle disposizioni del regime applicabile agli altri agenti, le regole contenute in tale disposizione possono ragionevolmente applicarsi agli agenti temporanei in forza del principio di buona amministrazione.

      (v. punto 35)

      Riferimento: Tribunale 17 novembre 1998. causa T-217/96. Fabert-Goossens/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-607 e II-1841. punti 41 e 42); Tribunale 6 luglio 1999. causa T-203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-129 e II-705. punto 42)

    2.  L'art. 31, n. 2, dello Statuto conferisce all'autorità che ha il potere di nomina, o all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, la facoltà di nominare un candidato al grado superiore della sua carriera. Tale facoltà va intesa come un'eccezione alle regole generali di inquadramento. L'art. 31 dello Statuto non enuncia alcuna condizione specifica cui sia subordinata la discrezionalità dell'autorità che ha il potere di nomina di derogare alla regola dell'inquadramento nel grado di base della carriera. La discrezionalità conferita all'autorità che ha il potere di nomina e, nel caso degli agenti temporanei, all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dall'art. 31, n. 2, dello Statuto può cionondimeno essere regolamentata da direttive interne delle istituzioni. Tuttavia, le direttive interne adottate dalle istituzioni comunitarie non possono derogare alle disposizioni dello Statuto.

      In proposito, un'istituzione comunitaria non può rinunciare radicalmente alla facoltà che le è conferita dall'art. 31, n. 2, dello Statuto, astenendosi in maniera assoluta dall'inquadrare un dipendente neoassunto in un grado diverso dal grado iniziale della carriera. Quindi, una direttiva interna che disciplina l'esercizio della discrezionalità conferita dall'art. 31, n. 2, dello Statuto deve lasciare impregiudicata la possibilità di inquadrare, in via eccezionale, una persona al grado superiore della carriera.

      (v. punti 36, 37 e 41)

      Riferimento: conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn, Corte 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti (Racc. pagg. 1723 e 1724, in particolare pag. 1728); Corte 1o luglio 1999, causa C-155/98 P, Alexopoulou/Commissione(Racc. pag. I-4069, punto 32), e conclusioni dell'avvocato generale Léger per la stessa sentenza (Racc. pag. I-4071, paragrafo 3); Tribunale 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-227 e II-683, punti 23 e 24)

    3.  L'art. 31, n. 2, dello Statuto obbliga l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a esaminare la possibilità della sua applicazione, in particolare qualora le circostanze specifiche del servizio richiedano l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato o qualora la persona assunta possieda qualifiche eccezionali. Tali autorità non sono tuttavia tenute ad applicare l'art. 31, n. 2, dello Statuto, neppure in presenza di un candidato che possieda qualifiche eccezionali. Infatti, qualora esse abbiano effettivamente proceduto alla valutazione concreta delle qualifiche e dell'esperienza professionale di una persona alla luce dei criteri di cui all'art. 31 dello Statuto, e fatte salve le condizioni di inquadramento che esse si siano eventualmente imposte nell'avviso di posto vacante, esse possono decidere liberamente, tenendo conto dell'interesse del servizio, se sia opportuno procedere a un inquadramento nel grado superiore. Ne consegue che i dipendenti e gli agenti neoassunti, quand'anche soddisfino i requisiti per poter essere inquadrati in un grado superiore della carriera, non hanno tuttavia un diritto soggettivo a un siffatto inquadramento.

      In tali condizioni, il sindacato giurisdizionale su una decisione recante inquadramento nel grado non può sostituirsi alla valutazione dell'autorità che ha il potere di nomina o dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Il giudice comunitario deve limitarsi a verificare se non vi è stata violazione di forme sostanziali, se l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non ha basato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti o se la decisione non è viziata da sviamento di potere, da errore di diritto o da insufficiente motivazione. Ad esso spetta inoltre verificare che l'autore della decisione non abbia utilizzato il proprio potere in maniera manifestamente erronea.

      (v. punti 44 e 45)

      Riferimento: 5 ottobre 1995, Alexopoulou/Commissione. già cit., punto 21; Tribunale 13 febbraio 1998, causa T-195/96, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-117. punti 36, 38 e 43): Tribunale 11 luglio 2002, causa T-381/00, Wasmeier/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-125 e II-677, punto 56)

    4.  Le qualifiche eccezionali considerate dall'art. 32, secondo comma, dello Statuto devono essere valutate non rispetto all'insieme della popolazione, bensì rispetto al profilo medio dei vincitori di concorso, che costituiscono già una popolazione selezionata molto rigorosamente in conformità alle esigenze dell'art. 27 dello Statuto. Tale raffronto non deve tuttavia effettuarsi rispetto ai vincitori di tutti i concorsi o di tutte le procedure di selezione, bensì rispetto ai vincitori di concorsi o di procedure di selezione analoghi a quelli per cui l'interessato è stato assunto. Per contro, il raffronto non deve limitarsi ai soli vincitori della stessa procedura di selezione. Quanto alla determinazione delle procedure di selezione e al periodo da prendere in considerazione all'uopo, l'autorità che ha il potere di nomina e l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dispongono di un'ampia discrezionalità.

      (v. punto 76)

      Riferimento: Tribunale 5 novembre 1997. causa T-12/97. Barnett/Conimissione (Racc. PI pagg. I-A-313 e II-863. punti 50 e 51); Wasmeier/Commissione. già cit.. punto 73: Tribunale 3 ottobre 2002, causa T-6/02. Piatte/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-189 e II-973. punto 38)

    5.  La valutazione dell'eccezionalità delle qualifiche di un dipendente neoassunto non va effettuata in astratto, bensì rispetto al posto per il quale l'assunzione ha avuto luogo. Trattandosi di una valutazione caso per caso, l'interessato non può utilmente appellarsi a una violazione del principio della parità di trattamento.

      (v. punto 102)

      Riferimento: Wasmeier/Commissione, già cit., punto 76

    6.  Il dovere di sollecitudine dell'amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra la pubblica autorità e i dipendenti pubblici. Questo dovere implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente di ruolo o di un dipendente non di ruolo, l'autorità prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e che, così facendo, tenga conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato. La tutela dei diritti e degli interessi dei dipendenti deve sempre trovare un limite nell'osservanza delle norme vigenti.

      (v. punto 107)

      Riferimento: Forvass/Commissione. già cit., punti 53 e 54, e la giurisprudenza citata

    7.  L'istituzione comunitaria non è tenuta, nell'ambito dell'obbligo di motivazione, a fornire, nella decisione che fissa l'inquadramento di un dipendente del ruolo scientifico e tecnico, dati statistici dettagliati concernenti l'inquadramento nel grado e nello scatto dei dipendenti del detto ruolo all'atto dell'assunzione.

      In primo luogo, siffatti dati dettagliati non sono pertinenti per verificare la regolarità della valutazione delle qualifiche dell'interessato, trattandosi di una valutazione caso per caso.

      In secondo luogo, una decisione di inquadramento presenta talune analogie con una decisione di promozione. Queste analogie giustificano che si possa trasporre alle decisioni recanti inquadramento nel grado i principi che informano l'obbligo di motivazione delle decisioni in materia di promozione, in forza dei quali, da un lato, l'obbligo può essere validamente assolto allo stadio della decisione che statuisce sul reclamo e, dall'altro, è sufficiente che la motivazione riguardi la sussistenza dei presupposti di legge cui lo Statuto subordina la regolarità della procedura di promozione, non essendo invece richiesto, in particolare, che si riveli la valutazione comparativa effettuata dall'autorità che ha il potere di nomina. È sufficiente che l'autorità che ha il potere di nomina indichi al dipendente interessato il motivo individuale e pertinente che giustifica la decisione adottata nei suoi confronti.

      Ne consegue che la motivazione della decisione recante inquadramento nel grado può limitarsi a indicare che l'esame della situazione dell'interessato alla luce dell'art. 31, n. 2, dello Statuto è stato effettivamente compiuto e ad esporre la valutazione effettuata in tale contesto sulle qualifiche e sul posto per il quale egli è stato assunto. Per contro, non è necessario fornire dati concernenti l'inquadramento di altri agenti o statistiche relative a tale aspetto.

      (v. punti 119-122)

      Riferimento: 1o luglio 1999, Alexopoulou/Commissione.già cit., punto 27; Tribunale 14 giugno 2001. causa T-230/99. McAulcy/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-127 e II-583. punto 52. e la giurisprudenza ¡vi citata); Wasmeier/Commissione, già cit., punto 142

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