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Document 62002TJ0017

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Pubblicazione o notifica — Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto — Carattere sussidiario — Decisione della Commissione indirizzata a uno Stato membro e che constata la compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune senza avviare il procedimento formale d’esame — Pubblicazione — Nozione

[Art. 230, quinto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 26, n. 1]

2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Presa in considerazione del contesto

(Art. 253 CE)

3. Trasporti — Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Cabotaggio marittimo — Cabotaggio nell’arcipelago delle Canarie — Esenzione temporanea dall’applicazione del regolamento n. 3577/92 — Effetto sulla competenza della Commissione a proporre provvedimenti utili relativi al regime di prestazione dei servizi di collegamento marittimo tra le isole delle Canarie

[Art. 88, n. 1, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/92, art. 6, n. 2]

4. Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Missione che presuppone un atto della pubblica autorità — Concessione di un servizio pubblico — Rinuncia unilaterale alla prestazione di un servizio — Irrilevanza

(Art. 86, n. 2, CE)

5. Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Definizione dei servizi d’interesse economico generale — Discrezionalità degli Stati membri — Controllo della Commissione limitato al caso di errore manifesto

(Art. 86, n. 2, CE; comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa, punto 22)

6. Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Ricorso a un bando di gara non necessario per affidare a un’impresa un tale compito

(Art. 86, n. 2, CE)

7. Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Valutazione dei costi supplementari generati dai compiti di servizio pubblico —Discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Art. 86, n. 2, CE)

8. Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione — Nozione

Massima

1. Risulta dal dettato dell’art. 230, quinto comma, CE che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso. Non occorre quindi applicare il criterio dell’acquisizione di conoscenza dell’atto impugnato, previsto a titolo subordinato dall’art. 230, quinto comma, CE, qualora una decisione sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dev’essere considerato pubblicazione ai sensi del citato articolo il fatto che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione pubblicata sul suo sito Internet, combinato alla pubblicazione di un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che permette agli interessati di individuare la decisione di cui si tratta e che li informa di tale possibilità di accesso attraverso Internet.

È quanto avviene nel caso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], delle informazioni sintetiche relative a decisioni in materia di aiuti di Stato, adottate in applicazione dell’art. 4, nn. 2 e 3, del citato regolamento, che indichino che il testo della decisione, nella lingua o nelle lingue facenti fede, esclusi i dati riservati, è disponibile sul sito Internet della Commissione.

(v. punti 73, 78, 80‑82)

2. La motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

(v. punto 95)

3. Ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 3577/92, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), prima del 1° gennaio 1999 non era imposta alcuna liberalizzazione del cabotaggio nelle isole Canarie. In tali circostanze, la Commissione non poteva utilmente proporre alle autorità spagnole di modificare il regime di prestazione dei servizi di collegamento marittimo tra le isole Canarie, previsto da un contratto di servizio pubblico che disciplinava la gestione e la prestazione di servizi di collegamento marittimo di interesse nazionale per una durata di 20 anni a partire dal 1978.

(v. punto 175)

4. Se è vero che, affinché un’impresa possa essere considerata incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell’art. 86 CE, occorre che essa sia stata investita di tale compito in forza di un atto della pubblica autorità, tale investitura può essere effettuata mediante una concessione di servizio pubblico. Poiché quest’ultima può essere accordata solo con il consenso del concessionario, non si può contestare il fatto che un’impresa sia incaricata della gestione di un servizio economico di interesse generale per il fatto che essa è intervenuta nel procedimento attraverso il quale tale compito le è stato attribuito. Non si può nemmeno contestarlo per il fatto che l’impresa abbia rinunciato a prestare una parte di tale servizio, essendo la rinuncia unilaterale alla prestazione di un servizio, in linea di principio, compatibile con l’imposizione di obblighi di servizio pubblico.

(v. punti 186, 188‑189)

5. Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che considerano come servizi di interesse economico generale. Di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto.

(v. punto 216)

6. Non risulta né dal disposto dell’art. 86, n. 2, CE né dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione che una missione d’interesse generale possa essere attribuita ad un operatore solo in seguito ad una procedura di gara d’appalto.

(v. punto 239)

7. Per quanto riguarda la valutazione di fatti economici complessi, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale rispetto alla valutazione dei costi supplementari generati dalla prestazione di un servizio pubblico a un’impresa nell’ambito dell’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE. Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere sulla valutazione della Commissione deve essere limitato alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di un errore manifesto di valutazione.

(v. punto 266)

8. Una discriminazione consiste in particolare nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un danno per taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall’esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo.

(v. punto 271)

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