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Document 62002CJ0400

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Vantaggi sociali — Indennità temporanea attribuita ai lavoratori subordinati in caso di licenziamento — Detrazione fittizia, per il lavoratore residente e imponibile in un altro Stato membro, dell’imposta sui redditi da lavoro teoricamente dovuta nello Stato membro d’impiego — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

    [Art. 39 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 4]

    Massima

    Gli artt. 39 CE e 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, ostano ad una normativa nazionale prevista da un contratto collettivo secondo cui l’importo di una prestazione sociale quale un’indennità temporanea integrativa delle prestazioni di disoccupazione, attribuita ai lavoratori subordinati in caso di licenziamento, che viene erogata dallo Stato membro d’impiego ad un lavoratore residente e imponibile in un altro Stato membro, è calcolato in modo tale che l’imposta sul reddito da lavoro dovuta nello Stato membro d’impiego viene detratta fittiziamente al momento della determinazione della base di calcolo della detta indennità, mentre, conformemente ad una convenzione avente lo scopo di evitare le doppie imposizioni, gli stipendi, i salari e le retribuzioni analoghe versati ai lavoratori che non risiedono in detto Stato sono imponibili solo nello Stato membro di residenza di questi ultimi.

    Le difficoltà amministrative che comporterebbe, per lo Stato membro d’impiego, l’applicazione di diversi metodi di calcolo della suddetta indennità in funzione della residenza dell’interessato e le conseguenze sul bilancio della mancata presa in considerazione dell’imposta nazionale sui redditi da lavoro non possono giustificare l’inosservanza, da parte di detto Stato, degli obblighi derivanti dal Trattato.

    (v. punti 29-30, 37 e dispositivo)

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